Cassazione Penale, Sentenza n. 33991/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione (rinuncia pervenuta in data 20/04/2022). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria sono stati assegnati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta contro la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. di Pescara. L'indagato era gravemente indiziato di molteplici episodi di cessione e illecita detenzione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90) e del delitto di incendio (art. 423 c.p.), nonché ritenuto a rischio di reiterazione. Il ricorso deduceva, in due motivi, mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
La norma è richiamata per definire il reato di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ossia il capo d'imputazione principale che ha giustificato la misura cautelare
codice penale, art. 423
Richiamato come fattispecie contestata per il delitto di incendio nei confronti dell'indagato
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per i conseguenti adempimenti a carico della cancelleria in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile: se il ricorrente rinuncia, il giudice dichiara inammissibile senza entrare nel merito
- In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda (qui euro 500)
- Quando si impugna una misura cautelare è fondamentale non rinunciare prematuramente: le doglianze su motivazione e logicità debbono essere mantenute fino alla decisione per ottenere un riesame del merito
- Le censure vaghe o generiche sulla motivazione rischiano di essere inefficaci; è preferibile contestare specificamente gli elementi che giustificano la sussistenza di gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione
- Il Tribunale della Libertà valuta la correttezza formale e sostanziale della motivazione del G.I.P.; se la motivazione è assente o illogica può disporre l'annullamento della misura, salvo che l'impugnazione risulti inammissibile per ragioni procedurali
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