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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del 4.12.2025 prot. n.0684060/2025, comunicato a mezzo PEC, in pari data, reso dalla Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - sezione attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura; - nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e coordinati agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202600210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di chiusura, per esaurimento definitivo delle risorse, del procedimento relativo alla concessione di aiuti finanziari per giovani agricoltori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Regione Puglia ha comunicato la chiusura del procedimento avviato nel 2016 per la concessione dell'aiuto denominato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori-pacchetto giovani". La domanda, presentata nel 2018, mirava a ottenere un contributo a fondo perduto di 45.000 euro per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di nuovi macchinari e attrezzature. L'impresa era collocata alla posizione n. 1750 della graduatoria pubblicata il 5 aprile 2018, mai impugnata e quindi consolidata, mentre l'ultima posizione ammessa al finanziamento era la n. 1601. La ricorrente ha contestato la mancata ulteriore estensione della graduatoria, deducendo violazione del principio di trasparenza e dell'art. 12 della legge n. 241/1990, violazione dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione. Sono stati inoltre dedotti la violazione della buona fede, del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima la chiusura del procedimento per esaurimento delle risorse. L'ampliamento della graduatoria, già disposto più volte dalla Regione, non costituiva un diritto della ricorrente, collocata circa 150 posizioni oltre l'ultima impresa ammessa. La Regione dispone di discrezionalità nell'allocazione delle risorse finanziarie tra le diverse funzioni istituzionali e non è obbligata a procedere a uno scorrimento indefinito della graduatoria fino a comprendere ogni candidato. L'interpello svolto dall'amministrazione aveva natura meramente esplorativa ed era finalizzato a verificare l'eventuale interesse di imprese residue, sempre nei limiti delle risorse disponibili o reperibili. Il Collegio ha ritenuto che la Regione avesse svolto una compiuta istruttoria e avesse già cercato di ampliare la graduatoria entro i limiti finanziariamente utili e consentiti. Le censure della ricorrente investivano, in sostanza, il merito delle scelte finanziarie e l'esercizio della discrezionalità amministrativa, senza dimostrare l'esistenza di un obbligo giuridico di ulteriore scorrimento né specifici profili di illegittimità sindacabili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa non impone, in assenza di risorse sufficienti e di uno specifico obbligo giuridico, l'estensione indefinita della graduatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata, poiché la Regione aveva svolto una compiuta istruttoria e aveva motivatamente operato nei limiti delle risorse disponibili.

  • art. 12 l. 241/1990

    La disposizione non è stata ritenuta violata dalla chiusura del procedimento per esaurimento dei fondi e dalla mancata ulteriore estensione della graduatoria.

  • art. 62 reg. (UE) n. 1305/2013

    La ricorrente non ha dimostrato che la disposizione imponesse alla Regione un ulteriore scorrimento della graduatoria fino alla posizione da essa occupata.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non comporta l'obbligo dell'amministrazione di ampliare indefinitamente una graduatoria in assenza di risorse finanziarie.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La posizione in una graduatoria per la concessione di contributi pubblici non attribuisce, al candidato collocato oltre l'ultima posizione finanziata, un diritto allo scorrimento o all'ampliamento della graduatoria, salvo che tale obbligo derivi da una specifica disposizione o da vincoli autoimposti dall'amministrazione.
  • L'amministrazione conserva discrezionalità nell'allocazione delle risorse finanziarie tra le diverse funzioni istituzionali e non è tenuta a procedere a uno scorrimento indefinito della graduatoria fino a esaurire tutti i candidati.
  • Un interpello volto a verificare l'esistenza di imprese interessate al finanziamento ha natura esplorativa e non comporta, di per sé, l'obbligo di finanziare tutti i soggetti collocati in graduatoria, dovendo comunque essere rispettati i limiti delle risorse disponibili o reperibili.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte di allocazione delle risorse pubbliche non può trasformarsi in una valutazione del merito finanziario dell'azione amministrativa; occorre la dimostrazione di specifici vizi di legittimità o dell'esistenza di un obbligo giuridico di ulteriore scorrimento.
  • Quando l'amministrazione abbia svolto una compiuta istruttoria e abbia progressivamente ampliato la graduatoria nei limiti finanziariamente utili e consentiti, la mancata inclusione di un candidato collocato molto oltre l'ultima posizione finanziata non integra, di per sé, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza o violazione del legittimo affidamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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