Cassazione Civile, Ordinanza n. 14324/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dal rapporto di apprendistato intercorso tra un lavoratore e una società del settore ferroviario. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto l’accoglimento della domanda volta a far dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia di alcune previsioni del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo collettivo, nella parte in cui escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente riconoscimento dell’intera anzianità di servizio durante l’apprendistato e pagamento delle differenze retributive connesse al primo scatto di anzianità. La società aveva proposto appello, respinto dalla Corte territoriale, e quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Prima della decisione della Suprema Corte, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore; l’intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolare, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se regolarmente proposta, comporta l’estinzione del processo di cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la norma, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente formulata e sottoscritta, determina l’estinzione del processo senza necessità di esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, se la parte intimata non ha svolto difese, non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l’inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione non può essere applicato analogicamente a ipotesi diverse, come l’estinzione del processo per rinuncia.
Come è indicizzato
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