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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14324/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dal rapporto di apprendistato intercorso tra un lavoratore e una società del settore ferroviario. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto l’accoglimento della domanda volta a far dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia di alcune previsioni del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo collettivo, nella parte in cui escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente riconoscimento dell’intera anzianità di servizio durante l’apprendistato e pagamento delle differenze retributive connesse al primo scatto di anzianità. La società aveva proposto appello, respinto dalla Corte territoriale, e quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Prima della decisione della Suprema Corte, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore; l’intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolare, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolarmente proposta, comporta l’estinzione del processo di cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la norma, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente formulata e sottoscritta, determina l’estinzione del processo senza necessità di esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, se la parte intimata non ha svolto difese, non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l’inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione non può essere applicato analogicamente a ipotesi diverse, come l’estinzione del processo per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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