Cassazione Civile, Ordinanza n. 19225/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla contribuente una plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di un terreno edificabile al prezzo dichiarato nel rogito di euro 40.000. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che la vendita fosse in realtà una donazione simulata: il contratto di compravendita sarebbe stato stipulato solo formalmente per consentire ai figli di ottenere un mutuo ipotecario per costruire un'abitazione sul terreno, senza effettivo pagamento del corrispettivo. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che vari indici, tra cui il rapporto di parentela, la presenza di testimoni, altri atti di liberalità e l'assenza di movimenti bancari corrispondenti, dimostrassero la simulazione e quindi l'inesistenza della plusvalenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, valorizzando indebitamente la mera assenza di tracce bancarie del pagamento; 2) violazione dell'art. 1415 c.c. in tema di legittimazione a far valere la simulazione; 3) violazione dell'art. 1417 c.c., dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., per l'asserita inammissibilità della prova della simulazione mediante testimonianze/dichiarazioni e presunzioni nel processo tributario. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, osservando che, in materia di plusvalenze, rileva il corrispettivo effettivamente percepito e che la dichiarazione resa in atto notarile circa l'avvenuto pagamento ha forte valore probatorio, superabile solo con elementi di pari forza; nel caso concreto, gli indizi valorizzati dalla CTR non erano sufficientemente gravi e precisi, mentre l'assenza di movimenti nei conti correnti non bastava a provare la donazione simulata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Campania e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva dell'accoglimento è stata individuata nell'erronea valutazione presuntiva operata dal giudice di merito: gli elementi posti a base della simulazione non erano idonei a superare il valore probatorio della dichiarazione notarile di avvenuto pagamento del prezzo.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito non può utilizzare inferenze prive di tali requisiti per superare un fatto dichiarato in atto pubblico.
art. 2697 c.c.
La censura riguarda anche il riparto dell'onere della prova: chi contesta la pretesa fiscale o chi allega la simulazione deve fornire elementi probatori idonei a sostegno della propria ricostruzione.
art. 1415 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla opponibilità della simulazione ai terzi in buona fede; il motivo è stato però assorbito.
art. 1417 c.c.
La prova testimoniale della simulazione è ammessa senza limiti solo per creditori e terzi, mentre tra le parti opera un regime più restrittivo; il motivo è stato assorbito.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è previsto il divieto di prova testimoniale; la Corte richiama la norma nel quadro dell'inquadramento della prova della simulazione, ma il motivo resta assorbito.
art. 67, comma 1, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La plusvalenza tassabile si determina in base al corrispettivo percepito nella cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La plusvalenza si calcola come differenza tra corrispettivi percepiti e prezzo di acquisto, oltre agli eventuali costi inerenti; rileva quindi il dato del corrispettivo effettivo e non il mero valore del bene.
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in via sistematica per il principio secondo cui, nell'accertamento delle imposte sui redditi, la prova contraria del contribuente può anche fondarsi su elementi indiziari e dichiarazioni di terzi, quando si contesta la reale manifestazione di capacità contributiva.
art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario compie un accertamento solo incidentale sulla validità/efficacia del negozio asseritamente simulato, al solo fine di decidere sulla pretesa fiscale.
art. 53, primo comma, Cost.
L'imposizione diretta deve colpire l'effettiva capacità contributiva, individuata nel corrispettivo realmente percepito.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma l'irrilevanza, ai fini IRPEF, del mero valore del bene ai fini di altre imposte, dovendosi guardare al corrispettivo percepito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata inquadrata come violazione di legge per erronea applicazione dei criteri legali di valutazione delle presunzioni, non come mero vizio motivazionale.
Massime di principio
- In materia di plusvalenze immobiliari ai fini IRPEF, l'imposizione si fonda sul corrispettivo effettivamente percepito e non sul solo valore formale o dichiarato del bene, poiché rileva la reale capacità contributiva manifestata dall'operazione.
- La dichiarazione resa in atto notarile circa l'avvenuto pagamento del prezzo ha un significativo valore probatorio; per superarla non bastano indizi deboli o generici, ma occorrono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- La mera assenza di tracce del pagamento nei conti correnti del venditore non è, da sola, sufficiente a dimostrare la simulazione di una compravendita in donazione, poiché il prezzo può essere corrisposto o reperito attraverso canali diversi da quelli bancari.
- Nel processo tributario, il giudice può compiere solo un accertamento incidentale sulla simulazione del negozio, senza trasformare il giudizio in un autonomo accertamento di validità o nullità del contratto.
- Quando il contribuente invoca la simulazione per contrastare la pretesa fiscale, può utilizzare anche indizi e dichiarazioni di terzi nei limiti consentiti, ma la prova deve essere adeguata a vincere il forte dato documentale costituito dall'atto pubblico.
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