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Sentenza

Sentenza n. 1441/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 2335/2025 del 26 marzo 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2335/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 26 marzo 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Dedotta l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertata l’inerzia dell’amministrazione e non risultando contestazioni o impedimenti dedotti dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, quantificata secondo gli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l’adempimento spontaneo, e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. Il limite è stato ritenuto necessario per preservare la funzione compulsoria dell’astreinte ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione. La penalità deve essere determinata secondo il criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale nell’ambito della quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021

    Anche dopo l’insediamento del commissario ad acta, l’amministrazione titolare del potere conserva la facoltà di adempiere spontaneamente, in una situazione di esercizio concorrente del potere amministrativo.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019

    La penalità di mora deve essere contenuta entro un tetto massimo e determinata in modo chiaro, intelligibile, prevedibile e non manifestamente iniquo, così da incentivare l’adempimento senza trasformarsi in una fonte di sovracompensazione per il privato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato può essere contrastata mediante un ordine di esecuzione entro un termine assegnato, accompagnato, per il caso di ulteriore inadempimento, dalla nomina di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, non meramente risarcitoria o compensativa; la sua determinazione deve quindi essere non manifestamente iniqua e proporzionata allo scopo di indurre l’amministrazione ad adempiere.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La fissazione di un limite massimo all’astreinte è necessaria per evitare che la penalità perda la funzione compulsoria e determini una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso, il limite è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell’amministrazione di adempiere spontaneamente, poiché amministrazione e commissario esercitano concorrenti poteri di esecuzione del giudicato fino all’effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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