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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 315 del 23.02.2026, comunicata il 24 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa Lamezia Scavi di Saladino Giuseppe della “procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al progetto “Messa in sicurezza del Territorio del Comune di Botricello dal dissesto idrogeologico – Fosso: in Via E. Berlinguer, in Via A. Moro, in Via Settembrini, in Via per Botricello per Superiore” CIG: B96520B495; - della comunicazione di aggiudicazione e dell’avviso di appalto aggiudicato del 24.02.2026; - della graduatoria di gara, per la mancata collocazione in prima posizione del RTI composto da Edil Service Talarico S.r.l.., mandataria e PF Costruzioni S.r.l., mandante; - della nota n. 8158 dell’11.03.2026 di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela e conferma dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Lamezia Scavi di Saladino Giuseppe; - del verbale del 2.03.2026, con cui la Commissione ha inizialmente espresso parere favorevole al rigetto dell’istanza di autotutela; - dei verbali di gara, nella parte in cui non è stata ravvisata la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica e del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica; - dei verbali di valutazione delle offerte tecniche, per violazione delle regole di gara volte a disciplinare le modalità di riparametrazione, nonché per l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici; - in via subordinata, della legge di gara, nella denegata ipotesi in cui si interpretasse nel senso di consentire l’inserimento, nella busta tecnica, di un computo metrico estimativo recante prezzi unitari e importi complessivi e di un elenco prezzi recante prezzi unitari; - di ogni altro eventuale nota, atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche laddove non comunicato o sconosciuto all’odierna ricorrente; in relazione alla suddetta procedura di gara; nonché per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A), e per la conseguente condanna dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa

Giustizia amministrativa202600424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per lavori di messa in sicurezza del territorio, unitamente agli atti di gara, alla conferma dell'aggiudicazione in autotutela e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il raggruppamento ricorrente, collocatosi in posizione non utile, ha impugnato l'aggiudicazione in favore di altra impresa, la relativa comunicazione, l'avviso di appalto aggiudicato, la graduatoria, i verbali di gara e i verbali di valutazione delle offerte tecniche. Ha dedotto, in particolare, la violazione del principio di segretezza dell'offerta economica e del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sostenendo che nella busta tecnica sarebbero stati inseriti un computo metrico estimativo con prezzi unitari e importi complessivi e un elenco prezzi con prezzi unitari. Ha inoltre contestato le modalità di riparametrazione previste dalla lex specialis e l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici. In via subordinata ha impugnato la legge di gara, ove interpretata nel senso di consentire tale inserimento documentale. Sono stati altresì impugnati gli atti relativi all'archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela e alla conferma dell'aggiudicazione. È stata domandata la sospensione cautelare, la dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che le questioni di merito — riguardanti, tra l'altro, la segretezza dell'offerta economica, la commistione tra offerta tecnica ed economica, la riparametrazione e l'attribuzione dei punteggi — richiedano un approfondimento non compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha tuttavia ravvisato il periculum in mora, poiché la sottoscrizione del contratto e la consegna del cantiere avrebbero reso difficoltoso l'eventuale subentro della ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, frustrando il bene della vita perseguito. La misura è stata quindi disposta per mantenere integra la situazione fino alla prossima trattazione del merito, fissata per il 22 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della valutazione prevalentemente fondata sul pericolo di pregiudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disponibilità al subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza non decide sulla dichiarazione di inefficacia né sul subentro.

Massime di principio

  • In presenza di questioni di merito complesse, che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure, ove risulti concreto il periculum in mora.
  • La possibile sottoscrizione del contratto e la consegna del cantiere possono integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando rendano difficoltoso l'eventuale subentro del concorrente ricorrente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
  • La tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la res adhuc integra fino alla trattazione ravvicinata del merito, sospendendo l'efficacia degli atti di gara impugnati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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