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Sentenza

Sentenza n. 1287/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare pecuniaria pari a un'ora, rigetto dell'istanza di autotutela e contestazione di addebito relativi alla modifica di una scheda di intervento di soccorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare pecuniaria di un'ora irrogata per violazione dei doveri di particolare affidabilità e integrità, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dei termini per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare competente e per la conclusione del procedimento, previsti dall'art. 37 del CCNL applicabile, sostenendo che tali termini dovessero decorrere dalla prima contestazione disciplinare relativa alla gestione del medesimo intervento. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'infrazione, sostenendo che la riapertura e modifica della scheda di intervento erano state autorizzate dal responsabile dell'ufficio statistico, costituivano una prassi consentita e non violavano alcuna specifica disposizione; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 239 del d.lgs. n. 217/2015, difetto di motivazione, erroneità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento. Con il terzo motivo ha negato di avere inteso fornire una rappresentazione dei fatti a sé favorevole, sostenendo che la sostituzione della dicitura «incendio» con «principio di incendio» fosse diretta soltanto ad uniformare una sezione della scheda alla qualificazione originaria dell'intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai termini procedimentali, ha ritenuto che la condotta oggetto del secondo procedimento disciplinare, ossia la modifica della scheda, si fosse verificata il 17 ottobre 2023, il giorno successivo alla prima contestazione, sicché il Comandante provinciale non poteva averne conoscenza già il 16 ottobre. Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti decorreva quindi dalla conclusione del primo procedimento, avvenuta il 17 gennaio 2024, quando il fatto ulteriore era emerso, e risultava rispettato con la comunicazione del 22 gennaio 2024. Anche il termine di 120 giorni per la conclusione decorreva dalla seconda contestazione del 5 febbraio 2024, relativa alla distinta condotta di modifica della scheda, e risultava rispettato, essendo la sanzione stata adottata il 27 maggio 2024. Nel merito, il giudice ha distinto la mera riapertura autorizzata della scheda dalla sua concreta modifica, eseguita il giorno successivo alla contestazione disciplinare relativa alla gestione dell'intervento. La sostituzione della dicitura «incendio» con «principio di incendio» è stata ritenuta rilevante e logicamente valutabile dall'Amministrazione come diretta a sminuire lo scenario e a fornire una rappresentazione più favorevole della condotta del dipendente. Tale comportamento è stato ricondotto ai doveri di diligenza, affidabilità e integrità previsti dall'art. 36, comma 3, lett. a), del CCNL e dall'art. 7, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 64/2012. La valutazione disciplinare, espressione della discrezionalità amministrativa, non è risultata viziata da illogicità, irragionevolezza o palesi errori di fatto. Il TAR ha inoltre ritenuto indubbia la rilevanza della modifica ai fini della qualificazione dell'intervento e delle modalità operative da adottare, nonché della verifica della correttezza della condotta nel primo procedimento disciplinare. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 37, commi 2, 4-bis e 6, CCNL 5 aprile 1996, come modificato dal CCNL 2002-2005

    «il termine complessivo di 120 giorni»; «entro il termine di 5 giorni»

    Il termine di trasmissione degli atti decorre dalla conoscenza del fatto ulteriore da parte dell'organo incompetente; il termine di conclusione decorre dalla contestazione relativa alla specifica condotta disciplinare oggetto del procedimento.

  • art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dal ricorrente quale disposizione che qualifica come perentori i termini del procedimento disciplinare; la decisione si concentra tuttavia sulla loro concreta decorrenza e sul rispetto nel caso esaminato.

  • art. 36, comma 3, lett. a), CCNL 5 aprile 1996

    «il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall’Amministrazione per l’esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro»

    La disposizione costituisce la base contrattuale del dovere di diligenza e affidabilità violato dalla modifica della scheda effettuata nel contesto del procedimento disciplinare.

  • art. 7, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 64/2012

    «Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale [...] deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall’Amministrazione per l’esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro»

    La norma impone al personale dei Vigili del Fuoco un dovere di collaborazione diligente, riferito anche alle disposizioni sull'esecuzione del lavoro e sulla sicurezza; la condotta contestata è stata ritenuta incompatibile con tale dovere.

  • art. 239 d.lgs. n. 217/2015

    È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando una seconda contestazione disciplinare riguarda una condotta distinta e successiva rispetto a quella oggetto di un primo procedimento, i termini per la trasmissione degli atti e per la conclusione del procedimento decorrono dalla conoscenza della nuova condotta e dalla relativa contestazione, non dalla prima contestazione riferita a un fatto diverso, anche se verificatosi nel contesto del medesimo intervento o episodio.
  • La circostanza che la riapertura di una scheda o di un documento amministrativo sia stata autorizzata non esclude la rilevanza disciplinare delle successive modifiche: deve essere valutata anche la finalità concreta della modifica e il momento in cui essa è stata effettuata.
  • Nel controllo giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, la valutazione dell'Amministrazione circa la riconducibilità della condotta ai doveri di servizio rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere censurata quando presenti illogicità, irragionevolezza o palesi errori di fatto, non invece sulla base di una diversa valutazione meramente alternativa.
  • La modifica di una qualificazione contenuta in una scheda di intervento, sostituendo una descrizione potenzialmente più grave con una meno grave, può integrare la violazione dei doveri di diligenza, affidabilità e integrità quando, per la sua collocazione temporale e il suo contenuto, sia ragionevolmente idonea a fornire una rappresentazione più favorevole della condotta sottoposta a contestazione disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoEccesso di potere

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