Cassazione Penale, Ordinanza n. 05561/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando la condanna dell'imputato per lesioni stradali aggravate ex art. 589-bis c.p. Il ricorrente ha censurato: 1) la determinazione della pena, sostenendo che la riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche non fosse stata operata nella massima estensione; 2) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, deducendo che il precedente penale non dovesse ostare al beneficio o che non fosse stato correttamente valorizzato. È stata depositata anche una memoria, ma la parte delle doglianze proveniente dal responsabile civile è stata ritenuta inammissibile perché non proposta con il ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché il giudizio sulla misura della diminuzione per attenuanti generiche è espressione di valutazione di merito insindacabile in cassazione e risultava congruamente motivato sulla base di elementi negativi della condotta di guida (andamento a zig-zag, sorpassi azzardati, alito vinoso). Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: in presenza di un precedente penale con pena detentiva, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di non concedibilità della sospensione condizionale, poiché la precedente condanna doveva essere computata ai fini del superamento del limite legale per la concessione del beneficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna liquidazione è stata disposta in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
art. 445, comma 2, c.p.p.
in tema di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali decorso il termine non elide, ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale, la rilevanza della precedente pena detentiva.
art. 164, ultimo comma, c.p.
la precedente pena deve essere considerata nella valutazione della concedibilità di un secondo beneficio di sospensione condizionale.
art. 163 c.p.
disciplina i presupposti del beneficio della sospensione condizionale, che va negato quando il cumulo delle pene superi il limite legale rilevante.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della riduzione di pena per attenuanti generiche è affidata al giudizio di merito del giudice di appello e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Il diniego della massima attenuazione della pena può essere fondato su elementi negativi della condotta, purché indicati in motivazione e coerenti con la valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- In materia di sospensione condizionale, la precedente condanna a pena detentiva mantiene rilievo ai fini del calcolo del limite legale, anche se derivante da patteggiamento, non potendosi invocare l'estinzione degli effetti penali per neutralizzarne automaticamente l'incidenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
- Le deduzioni contenute in una memoria depositata da un soggetto che non abbia proposto specifici motivi di ricorso non possono essere esaminate come autonome censure in sede di legittimità.
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