Sentenza del 23/01/2018 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito sintetico - Coniuge contribuente - Cessione beni propri - Documentato incasso - Rileva - Soggetto contribuente - Automobile acquistata - Incremento patrimoniale - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. Il contribuente ha assolto l'onere probatorio dimostrando la concreta disponibilità delle somme utilizzate per l'acquisto dell'automobile e la loro provenienza dalla cessione di beni immobili effettuata dal coniuge. Di conseguenza, l'incremento patrimoniale non poteva essere considerato, di per sé, indice di un maggior reddito imponibile del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva imputato al contribuente un maggior reddito sintetico sulla base dell'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un'automobile. Il contribuente ha contestato la pretesa dimostrando che la spesa era stata finanziata con somme incassate dal coniuge, nello stesso periodo d'imposta, a seguito della vendita di beni immobili propri. La documentazione dell'incasso e della provenienza delle somme è stata ritenuta idonea a giustificare l'incremento patrimoniale.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si basa. Nel caso concreto, il contribuente ha fornito la prova documentale della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto dell'automobile.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, un incremento patrimoniale non dimostra automaticamente l'esistenza di reddito occulto: il contribuente può superare la presunzione provando l'origine delle somme utilizzate.
- Le spese sostenute dal contribuente possono essere giustificate anche da disponibilità finanziarie del coniuge, purché sia dimostrata in modo concreto la provenienza, l'effettivo incasso e la destinazione delle somme.
- La prova deve essere documentale e temporalmente coerente con la spesa contestata; è opportuno conservare atti di vendita, ricevute, estratti conto e ogni documento che colleghi l'incasso all'acquisto.
- Una volta assolto adeguatamente l'onere probatorio sulla provenienza delle risorse, l'Amministrazione non può fondare la maggiore pretesa soltanto sull'entità dell'incremento patrimoniale.
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