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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06867/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati e in parte ripetitivi i motivi dedotti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/05/2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano quattro: il primo, il secondo e il quarto contestavano la responsabilità e la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere sussunto in violenza privata e non in furto con strappo; il terzo motivo era collegato alle prospettazioni sul secondo motivo e veniva descritto come meramente ipotetico. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ripetitivi. Ha osservato che la motivazione di appello aveva correttamente valorizzato la presenza sia di violenza e minaccia, sia dell'impossessamento della catenina sottratta alla persona offesa, circostanze incompatibili con la sola violenza privata. Ha inoltre escluso altre ipotesi di reato, richiamando l'art. 624-bis c.p., perché la violenza era stata esercitata non solo sulla refurtiva ma anche sulla persona, con uno schiaffo immediatamente precedente allo strappo della catenina.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte lo richiama per escludere che, nel caso concreto, potesse trovare applicazione una diversa ipotesi di reato rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, evidenziando che la violenza era stata esercitata anche sulla persona e non soltanto sulla cosa sottratta.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e adeguatamente confutate in appello può essere dichiarato manifestamente infondato e contribuire alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando la condotta comprende una violenza o minaccia esercitata sulla persona offesa e contestualmente l'impossessamento di un bene, la qualificazione non può essere ricondotta alla sola violenza privata se l'elemento patrimoniale è parte integrante della sequenza offensiva.
  • Per escludere la configurabilità di una fattispecie alternativa occorre verificare in concreto il modo di estrinsecazione della violenza: se essa colpisce anche la persona, e non solo la cosa, la qualificazione giuridica può orientarsi verso il reato patrimoniale più grave ritenuto dai giudici di merito.
  • Un motivo di ricorso meramente ipotetico o logicamente dipendente dal rigetto di altra censura è infondato se la censura principale viene respinta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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