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Ordinanza

Ordinanza n. 14865/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1. del decreto dipartimentale 9 ottobre 2025, n. 2939 e del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui le relative previsioni sono interpretate nel senso di impedire la valutazione dei titoli effettivamente posseduti e dichiarati dal candidato, ove erroneamente indicati nella sezione relativa alla procedura di abilitazione, e di escludere l'operatività del soccorso istruttorio e della rettifica degli errori materiali; 2. della valutazione dei titoli pubblicata in data 19 giugno 2026 dalla Commissione giudicatrice del concorso ordinario PNRR3 – classe di concorso AM12 – Sottocommissione 3, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente, per il titolo di accesso, il punteggio complessivo di punti 12,50 (A.1.1 + A.1.3), per un totale titoli di punti 25,25, senza riconoscere il punteggio di punti 12,50 previsto per l'abilitazione di cui al punto A.1.2 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205; 3. della graduatoria di merito della classe di concorso AM12 – Regione Lombardia, pubblicata in data 25 giugno 2026, nella parte in cui colloca la ricorrente con il punteggio complessivo di 190,25, anziché di 197,75, escludendola di fatto dalla fascia degli idonei; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicatrice e ogni atto di approvazione e/o pubblicazione delle predette valutazioni e graduatorie, nonché, occorrendo, del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze di rettifica, sulle diffide e sulle richieste di soccorso istruttorio presentate dalla ricorrente in data 22 giugno 2026, 27 giugno 2026 e 15 luglio 2026; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente − previo accertamento dell'obbligo di attivare il soccorso istruttorio e di rettificare l'errore materiale di compilazione -, a rideterminare il punteggio della ricorrente, attribuendo al titolo di abilitazione il punteggio di punti 12,50 di cui al punto A.1.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, con conseguente ricalcolo del punteggio totale titoli in punti 32,75 e del punteggio complessivo in punti 197,75, e a rideterminare conseguentemente la posizione della ricorrente nella graduatoria di merito; e, per quanto occorra, al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente dalle condotte e dagli atti impugnati, anche in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., oltre interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202608869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Valutazione dei titoli e graduatoria di merito del concorso ordinario PNRR3 per la classe di concorso AM12 nella Regione Lombardia, nonché gli atti presupposti e il silenzio sulle istanze di rettifica e soccorso istruttorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente contesta il mancato riconoscimento di 12,50 punti per un titolo di abilitazione effettivamente posseduto e dichiarato, ma indicato nella sezione della domanda relativa alla procedura di abilitazione anziché in quella prevista per il titolo di accesso. Deduce l'illegittimità dei decreti ministeriali e dipartimentali nella parte in cui sarebbero interpretati come ostativi alla valutazione del titolo, alla rettifica dell'errore materiale e al soccorso istruttorio. Impugna inoltre la valutazione dei titoli, la graduatoria di merito e il silenzio dell'Amministrazione sulle istanze di rettifica, diffide e richieste di soccorso istruttorio. Chiede l'attribuzione dei 12,50 punti, il ricalcolo del punteggio complessivo da 190,25 a 197,75, la conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno, anche in forma specifica.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, di rideterminazione del punteggio o di risarcimento. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata e ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità indicate in una precedente ordinanza della Sezione. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di fornire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti sulle circostanze contestate, in particolare sulla valutazione del titolo di abilitazione allegato alla domanda. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    anche in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente richiama la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, anche mediante reintegrazione in forma specifica; la questione non è stata decisa nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando è impugnata una graduatoria concorsuale, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, ove la decisione possa incidere sulle loro posizioni.
  • Sussistendo i presupposti processuali individuati dal codice del processo amministrativo e dalla giurisprudenza della Sezione, l'integrazione del contraddittorio in un giudizio relativo a una graduatoria può essere effettuata mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione.
  • Quando la decisione dipende dalla verifica delle modalità con cui un titolo è stato dichiarato e valutato in una domanda di concorso, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti istruttori specifici entro un termine assegnato e rinviare la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiIncompetenzaSoccorso istruttorio

Testo integrale

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