Parere n. 1037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Simonetta Anna Rita, Roberta Piras e Giulia Seu.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui non consente l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento dei docenti abilitati mediante i corsi previsti dai D.M. n. 85/2005 e n. 21/2005 entro il 30 giugno 2008
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita al termine degli esami previsti dai D.M. n. 85/2005 e n. 21/2005, hanno impugnato il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, deducendo: la violazione della legge n. 143/2004, sul presupposto che il possesso del titolo abilitante avrebbe dovuto consentire l’inserimento nelle graduatorie senza discriminazioni; l’eccesso di potere per irrazionalità e ingiusta discriminazione nei confronti dei docenti che avevano conseguito l’abilitazione nel 2008 e non avevano potuto presentare domanda nel 2007; la violazione del legittimo affidamento circa l’utilizzabilità del titolo ai fini dell’inserimento in graduatoria. A seguito di un’ordinanza istruttoria del 2 dicembre 2025, la Sezione ha chiesto all’Amministrazione di chiarire l’attualità dell’interesse alla decisione, anche alla luce degli atti generali successivamente adottati, senza ricevere riscontro. La questione decisiva è stata individuata nella sussistenza dell’interesse a ricorrere contro l’atto generale, in assenza della prova che le ricorrenti abbiano presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria e che sia stato adottato nei loro confronti un provvedimento di omesso o deteriore collocamento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Il D.M. n. 42/2009 è stato qualificato come atto generale, volto a disciplinare l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti generali sono direttamente impugnabili solo quando producano una lesione immediata; negli altri casi l’interesse a ricorrere sorge con l’atto applicativo concretamente lesivo. Anche quando l’atto generale detta le regole di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e impugnare l’eventuale atto applicativo che determini l’omesso o deteriore collocamento. Nel caso esaminato non risulta che le ricorrenti abbiano presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie, né che abbiano impugnato un provvedimento concreto pregiudizievole. Le censure sono rimaste rivolte esclusivamente alla disciplina generale e a una lesione ipotetica o futura; pertanto non è stata dimostrata la necessaria attualità e concretezza dell’interesse a ricorrere.
Osservazioni
Impugnazione dell’atto generale e interesse a ricorrere
I regolamenti e gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando incidano immediatamente sulle posizioni soggettive dei destinatari; in mancanza di una lesione immediata, l’interesse a ricorrere sorge con l’adozione dell’atto applicativo concretamente lesivo.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell’atto applicativo
Quando l’atto generale disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione per differenziare la propria posizione e deve impugnare l’eventuale omesso o deteriore collocamento derivante dall’applicazione della clausola contestata.
Assenza di lesione concreta nel caso esaminato
Non risultando presentata alcuna domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né adottato un provvedimento di omesso o deteriore collocamento, manca la prova di una lesione attuale e concreta delle posizioni delle ricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale la Sezione ha reso il parere definitivo sull’ammissibilità del gravame.
legge n. 143/2004
È stata invocata dalle ricorrenti quale fonte del diritto all’inserimento in graduatoria per i docenti in possesso del titolo abilitante; il parere non esamina nel merito tale questione, arrestando la decisione all’inammissibilità per carenza di interesse.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
Ha previsto un piano triennale di assunzione a tempo indeterminato del personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nel quadro delle misure dirette a fronteggiare il precariato storico.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
Costituisce la base legislativa richiamata per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti poi definita dal D.M. n. 249/2010.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Atto generale recante norme per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; la sua impugnazione è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione di una lesione concreta.
D.M. n. 85/2005
Prevede, insieme al D.M. n. 21/2005, il percorso abilitante seguito dalle ricorrenti; il titolo conseguito non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di domanda e di atto applicativo lesivo, a fondare l’interesse al ricorso.
D.M. n. 21/2005
Prevede, insieme al D.M. n. 85/2005, il percorso abilitante seguito dalle ricorrenti; il parere non affronta nel merito la pretesa all’inserimento in graduatoria.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti; è richiamato nel quadro normativo relativo alla formazione e alle graduatorie, senza incidere sull’esito processuale.
Massime di principio
- Un atto generale è direttamente impugnabile soltanto quando produca una lesione immediata e attuale delle posizioni soggettive; se la lesione dipende da un successivo atto applicativo, l’impugnazione dell’atto generale è inammissibile in assenza di quest’ultimo.
- Nelle procedure concorsuali o selettive disciplinate da un atto generale, il soggetto che intenda contestare le regole della procedura deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione rispetto alla generalità dei consociati.
- La contestazione dell’atto generale deve essere accompagnata, quando la lesione si concretizza nella fase applicativa, dall’impugnazione dell’atto che determina l’esclusione, l’omesso inserimento o il deteriore collocamento del ricorrente.
- Il possesso di un requisito astrattamente utile per partecipare a una procedura non dimostra, di per sé, un interesse concreto e attuale a ricorrere contro l’atto generale che disciplina la procedura, se manca la prova della partecipazione e di una conseguente lesione individuale.
Impugnazione del D.M. n. 42/2009 sulle graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da docenti abilitati all’insegnamento contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Le ricorrenti hanno contestato il D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui non consentiva l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento dei docenti che avevano conseguito l’abilitazione attraverso i percorsi previsti dai D.M. n. 85/2005 e n. 21/2005 entro il 30 giugno 2008.
Premesse e censure dedotte
Le ricorrenti erano in possesso del titolo abilitante e sostenevano che la disciplina ministeriale violasse la legge n. 143/2004, la quale avrebbe riconosciuto l’inserimento in graduatoria a tutti i docenti abilitati senza discriminazioni all’interno della medesima categoria.
Le ulteriori censure riguardavano:
- l’eccesso di potere per irrazionalità e ingiusta discriminazione nei confronti dei precari che avevano conseguito il titolo nel 2008 e non avevano potuto presentare domanda nel 2007;
- la violazione del legittimo affidamento circa l’utilizzabilità del titolo abilitante ai fini dell’inserimento in graduatoria.
Quadro normativo richiamato
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296/2006 aveva previsto un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente negli anni 2007-2009, destinato a fronteggiare il precariato storico. In tale quadro, le graduatorie permanenti erano state trasformate in graduatorie a esaurimento.
Il D.M. n. 42/2009 disciplinava l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. Il parere richiama inoltre il D.M. n. 249/2010, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007, in materia di formazione iniziale degli insegnanti.
Istruttoria sull’attualità dell’interesse
Con ordinanza istruttoria del 2 dicembre 2025, la Sezione aveva chiesto all’Amministrazione di chiarire se, alla luce degli atti generali successivamente adottati e della loro incidenza sul decreto impugnato, persistesse l’interesse delle ricorrenti alla decisione.
L’Amministrazione non ha fornito riscontro. La Sezione ha tuttavia ritenuto non necessario proseguire l’istruttoria, reputando gli atti sufficienti per definire il ricorso sotto il profilo dell’ammissibilità.
Impugnazione degli atti generali
La Sezione ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando contengano disposizioni lesive in via immediata delle posizioni soggettive dei destinatari. Quando, invece, la lesione è soltanto potenziale o futura e necessita di un successivo provvedimento applicativo, l’interesse a ricorrere sorge soltanto con l’adozione di tale provvedimento.
Il D.M. n. 42/2009 è stato qualificato come atto generale, poiché disciplinava la procedura di aggiornamento e l’inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie a esaurimento.
Necessità della domanda e dell’atto applicativo lesivo
La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando l’atto generale costituisce la lex gara di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, per differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo. Deve inoltre impugnare l’atto successivo che, applicando la clausola contestata, produca concretamente l’esclusione, l’omesso inserimento o il deteriore collocamento.
Nel caso concreto non risultava dagli atti che le ricorrenti avessero presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure che, a seguito della valutazione dei titoli, fosse stato adottato un provvedimento pregiudizievole, quale l’omesso inserimento o il collocamento in posizione deteriore, né che tale atto fosse stato impugnato.
Esito del ricorso
Le contestazioni erano rimaste rivolte esclusivamente alla disciplina generale del D.M. n. 42/2009 e a una pretesa lesione astratta del diritto all’inserimento in graduatoria. Mancava quindi la prova di una lesione concreta, attuale e individualizzata.
Il Consiglio di Stato ha concluso che non sussistevano le condizioni dell’interesse a ricorrere, necessario per la proposizione del ricorso straordinario, e ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le questioni di merito relative alla compatibilità del decreto ministeriale con la legge n. 143/2004, all’asserita discriminazione e al legittimo affidamento non sono state esaminate.
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