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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38402/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/10/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo del DAP avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 17/03/2021. Il ricorrente contestava la regolamentazione adottata dalla Casa Circondariale di L'Aquila sull'accesso e lo scambio di oggetti (in particolare generi alimentari) tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità in regime differenziato ex art. 41-bis. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (anche in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.) richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 97/2020, sostenendo che la disciplina non poteva imporre limitazioni che vanificassero il diritto costituzionalmente garantito alla socialità e allo scambio, e che l'obbligo di presentare richiesta molte ore prima del pasto fosse illogico e sostanzialmente inidoneo a tutelare il diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha condannato l'autore al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto che: a) la pronuncia della Corte costituzionale n. 97/2020 ha riconosciuto che lo scambio di oggetti di modico valore (tra cui generi alimentari) è riconducibile al valore della socialità e alla funzione rieducativa della pena; b) tale diritto però può essere regolamentato dall'amministrazione penitenziaria per ragioni organizzative e di sicurezza, onde consentire verifiche e controlli sul flusso degli scambi; c) l'ordine di servizio n. 190 del 30/07/2020 rappresenta una disciplina delle modalità esercitative del diritto e non un divieto assoluto, e la misura adottata dal carcere (richiesta scritta entro fasce orarie) risulta compatibile con i limiti imposti dalla Corte costituzionale, essendo congrua e funzionale alle esigenze di sicurezza e alla finalità rieducativa; d) non emergono profili tali da superare la discrezionalità amministrativa o di tal fatta da giustificare la declaratoria di illegittimità della regolamentazione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), Legge 26 luglio 1975, n. 354

    La disposizione, nella parte cui ha fatto riferimento la Corte costituzionale, impone misure di sicurezza volte a impedire comunicazioni e scambi tra detenuti di diversi gruppi di socialità; la Consulta ha escluso che debba essere interpretata come autorizzazione a vietare in modo incondizionato anche lo scambio tra detenuti della stessa socialità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 97/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità della lettura più restrittiva della norma che consentiva il divieto incondizionato di scambio anche tra detenuti della stessa socialità, sottolineando il valore della socialità e della funzione rieducativa, e che lo scambio di oggetti di modico valore non può essere escluso a prescindere.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come criterio di ragionevolezza/uguaglianza nel trattamento, ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la regolamentazione violi tale principio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato a tutela della funzione rieducativa della pena e del divieto di pene contrarie al senso di umanità; la Corte ha ritenuto che la regolamentazione sia compatibile con la funzione rieducativa e non abbia valenza puramente afflittiva.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230/2000

    Prevede la possibilità per i detenuti di scambiare "oggetti di modico valore"; la Corte ha ricollegato tale norma al diritto alla socialità e alla rilevanza degli scambi di modico valore.

  • ordine di servizio n. 190 del 30/07/2020 (Amministrazione penitenziaria di L'Aquila)

    Atto amministrativo che regolamenta le modalità di scambio (richiesta scritta entro fasce orarie); ricondotto dalla Corte a mera regolamentazione delle modalità esercitative del diritto, compatibile con i limiti costituzionali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alla somma indicata, come da prassi in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di esclusione di esenzioni da responsabilità in caso di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha affermato che non risultano cause di esenzione.

Massime di principio

  • Lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità rientra nel valore della socialità e nella funzione rieducativa della pena, quindi non può essere vietato in modo assoluto salvo specifiche e motivate esigenze di sicurezza.
  • L'amministrazione penitenziaria può legittimamente regolamentare le modalità di esercizio del diritto allo scambio (es. procedure di richiesta, fasce orarie) per consentire controlli e garantire l'ordine e la sicurezza, purché le misure siano proporzionate e congrue rispetto allo scopo.
  • I provvedimenti amministrativi che incidono su diritti dei detenuti saranno valutati dal giudice sulla base della congruità, proporzionalità e funzione rieducativa: se la regolamentazione non rende il diritto illusorio e risponde a esigenze concrete di sicurezza, verrà considerata legittima.
  • Una disciplina che imponga obblighi procedurali (es. presentazione di richiesta scritta con anticipo) è ammissibile se non determina un divieto reale e se garantisce l'effettività del diritto; l'irrilevanza formale o l'arbitrarietà della misura può invece rendere illegittima la regolamentazione.
  • Nel sindacare le scelte amministrative il giudice di legittimità richiede che il ricorso evidenzi specifici vizi di diritto o di motivazione che superino la normale discrezionalità dell'amministrazione; contestazioni generiche o basate su mero dissenso tecnico sono spesso insufficienti.

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