Ordinanza n. 217/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 128 a un’impresa concorrente, relativa graduatoria e atti di verifica tecnica e amministrativa dell’offerta aggiudicataria, nonché successivi atti di esecutività e riesame della conformità dell’offerta
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’aggiudicazione del lotto 128 disposta in favore di un’altra impresa, la graduatoria nella quale risultava terza classificata e i verbali con cui l’offerta dell’aggiudicataria era stata ritenuta conforme e idonea. Sono stati inoltre impugnati l’atto di esecutività parziale e avvio dell’aggiudicazione, il successivo verbale di riesame tecnico che aveva confermato la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria e la relativa comunicazione dell’amministrazione. Il testo dell’ordinanza non espone nel merito i vizi di legittimità dedotti contro gli atti di gara, poiché la decisione riguarda esclusivamente il rinvio della trattazione cautelare e pubblica per una questione di contraddittorio processuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario rinviare la trattazione sia dell’udienza pubblica sia dell’udienza camerale all’8 luglio 2026, ore 9:00, consentendo la possibile definizione congiunta del giudizio, comprendente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il rinvio è stato disposto perché il difensore della ricorrente si era presentato alle ore 11:00 alla sola udienza camerale, dichiarando di non essere stato informato della contestuale udienza pubblica fissata alle ore 9:00. La fissazione dell’udienza pubblica era stata formalizzata nel verbale del 6 maggio 2026 alla presenza delle parti costituite, ma il verbale non conteneva l’inciso “senza ulteriori avvisi”; pertanto, secondo il TAR, era necessaria la comunicazione della data d’udienza prevista dall’art. 120, comma 5, c.p.a. Il giudice non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 120, comma 5, c.p.a.
“Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata”
Quando la fissazione dell’udienza non sia stata effettuata senza ulteriori avvisi, la segreteria deve comunicare immediatamente alle parti la data dell’udienza mediante PEC.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, senza che l’ordinanza ne esamini i presupposti di merito.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per indicare la possibilità di definire globalmente il giudizio, comprensivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nella successiva udienza.
Massime di principio
- Nel rito speciale relativo alle controversie in materia di contratti pubblici, se il verbale di fissazione dell’udienza non contiene l’inciso “senza ulteriori avvisi”, la segreteria deve dare alle parti l’immediato avviso della data dell’udienza mediante PEC ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a.
- La mancata comunicazione della data dell’udienza, quando prescritta dall’art. 120, comma 5, c.p.a., impone il differimento della trattazione qualora sia necessario garantire il pieno contraddittorio tra le parti.
- La fissazione contestuale dell’udienza pubblica e della camera di consiglio richiede che le parti siano previamente e adeguatamente informate di entrambe le trattazioni, ove non risulti che la fissazione sia avvenuta senza ulteriori avvisi.
Come è indicizzato
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