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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46149/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 27/03/2023 dal Tribunale di Attunda per il reato di riciclaggio. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omissione di valutazione dell'insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" e mancata verifica delle fonti di prova indicate nel mandato; 2) omissione della verifica circa l'assenza di limiti massimi di carcerazione preventiva nello Stato richiedente; 3) omissione dell'obbligo di valutare e, se ricorrente, applicare la condizione del rinvio in Italia in presenza di stabile e legittima dimora in Italia (stabile radicamento).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo e ha accolto il ricorso. Ha invece rigettato (o dichiarato infondati) i primi due motivi alla luce della riforma del 2021 che ha eliminato il requisito dei "gravi indizi" e la verifica dei limiti massimi di carcerazione preventiva come motivo di rifiuto della consegna. In particolare la Corte ha constatato che la Corte di appello di Perugia non ha accertato compiutamente se il ricorrente fosse legittimamente ed effettivamente dimorante in Italia da almeno cinque anni; perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio volto a verificare il requisito della stabile dimora quinquennale e, se accertato, ad apporre la condizione del rinvio in Italia al termine del processo nello Stato richiedente. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.22, comma 5, legge n.69.

Norme richiamate

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10

    Ha modificato il testo della disciplina italiana del mandato di arresto europeo, eliminando dal previgente art.17, comma 4, il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per disporre la consegna; tale eliminazione impedisce oggi di opporre la mancata indicazione di tali indizi come motivo di rifiuto.

  • Legge 22 aprile 2005, n.69 (art.6, previgente art.17, art.18, art.18-bis, art.19)

    "se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena. Si applicano le disposizioni dell'art. 18-bis, comma 2-bis"

    L'art.19, nel testo novellato, consente di subordinare l'esecuzione del mandato di arresto europeo alla condizione del rinvio in Italia anche per cittadini stranieri che dimostrino legittima ed effettiva dimora stabile di almeno cinque anni; la verifica di tale requisito è obbligatoria e, se ricorrente, la condizione deve essere apposta.

  • Art.6, comma 1, lettera e) L. n.69/2005 (testo attuale)

    Il mandato deve contenere la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) ma non è più richiesto che contenga la relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza; ciò riflette il principio del reciproco affidamento tra ordinamenti giudiziari.

  • Art.18 lett. e) L. n.69/2005 (previgente)

    "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva"

    La previsione originaria imponeva il rifiuto della consegna ove lo Stato emittente non prevedesse limiti massimi della carcerazione preventiva; tale motivo è stato abrogato dalla riforma del 2021 in quanto si ritiene che gli ordinamenti europei offrano garanzie equivalenti.

  • d.l. 13 giugno 2023, n.69, conv. con L. 10 agosto 2023, n.103 (art.18-bis e modifiche)

    Ha introdotto il comma 2-bis richiamato dall'art.19, prevedendo i criteri per valutare se il rinvio in Italia è idoneo ad accrescere opportunità di reinserimento sociale e disciplinando l'applicazione della condizione del rinvio.

  • Corte costituzionale, sent. n.178/2023

    Ha dichiarato profili di illegittimità costituzionale che hanno imposto al legislatore modifiche alla disciplina nazionale del mandato di arresto europeo, portando alle novità richiamate.

  • Cass. Sez.6, n.39196 del 28/10/2021 (Ferrari, Rv.282118)

    Giurisprudenza che ha già evidenziato gli effetti della riforma 2021: la mancata indicazione dei gravi indizi nel mandato non costituisce più motivo di rifiuto della consegna.

  • Cass. Sez.6, n.43252 del 19/10/2023

    Ha chiarito che l'art.19, comma 2, va applicato anche ai mandati "processuali" e che la condizione del rinvio può essere imposta quando ricorra la stabile e legittima dimora quinquennale, anche se il soggetto non è cittadino italiano.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2021 il giudice italiano non può rifiutare la consegna per la mancata indicazione nel mandato dei "gravi indizi"; la valutazione della gravità indiziaria resta compito dell'autorità emittente.
  • Non è più motivo automatico di rifiuto della consegna la mancata previsione da parte dello Stato richiedente di limiti massimi di carcerazione preventiva, perché la riforma ha ritenuto sussistenti garanzie equivalenti tra ordinamenti.
  • Se il mandato è "processuale", il giudice italiano deve verificare d'ufficio se il soggetto è legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni: se ciò risulta, la consegna può e deve essere subordinata alla condizione del rinvio in Italia al termine del processo.
  • La protezione prevista dall'art.19 si applica anche ai cittadini stranieri stabilmente dimoranti in Italia (non solo ai cittadini italiani); pertanto il radicamento quinquennale è un elemento decisivo che impone accertamenti concreti da parte dell'autorità giudicante.
  • Motivi nuovi introdotti in sede di legittimità (es. questioni sollevate per la prima volta in Cassazione) possono essere inammissibili: questioni rilevabili devono essere dedotte tempestivamente e verbalizzate nei gradi precedenti.
  • In presenza di omissioni procedurali rilevanti (es. mancata verifica del radicamento quinquennale) la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame, ordinando alla Corte di merito di compiere gli accertamenti necessari e, se del caso, di applicare la condizione del rinvio in Italia.

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