Ordinanza n. 55/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina di aggiudicazione del Lotto 4 (prot. n. 10/2026), della relativa comunicazione (prot. PG/4006 del 03/02/2026), dei verbali di gara n. 4 e n. 5 nella parte in cui hanno attribuito a Operazione S.r.l. punteggio pari a zero per i sub-criteri premiali E1, E2 e D3 (9 punti complessivi) per mancata allegazione dei certificati di qualità, nonostante dichiarati, nonché delle clausole del disciplinare (artt. 24 e 26) che hanno escluso l’attivazione del soccorso istruttorio, in violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e prevalenza della sostanza sulla forma. Per la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti stipulati. Per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel contratto, ovvero in subordine per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere soddisfatte mediante una sollecita definizione della controversia nel merito, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza dei motivi di ricorso né concedere la sospensione degli atti. Ha quindi fissato l'udienza pubblica di merito per il 27 maggio 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 4 e attribuzione di punteggio pari a zero per sub-criteri premiali, per mancata allegazione dei certificati di qualità dichiarati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4, la relativa comunicazione, i verbali di gara e le clausole del disciplinare che escludevano l'attivazione del soccorso istruttorio. Ha dedotto che l'attribuzione di zero punti per i sub-criteri premiali E1, E2 e D3, per complessivi nove punti, fosse illegittima poiché i certificati di qualità erano stati dichiarati, sebbene non allegati. Sono stati invocati la violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e prevalenza della sostanza sulla forma. Sono state inoltre formulate domande di declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti stipulati e di risarcimento in forma specifica, mediante subentro nel contratto, o in subordine per equivalente monetario. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza di discussione, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, qualora le esigenze della parte possano essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e omettere la concessione di una misura cautelare tipica, rinviando la valutazione della fondatezza delle censure alla decisione di merito.
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