Cassazione Penale, Sentenza n. 8952/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Castellana era accusato di essersi appropriato delle somme consegnategli da contribuenti per il versamento della TARI al Comune di Martina Franca, falsificando i modelli F24 (con false sottoscrizioni e timbri di ricevuta) e risultando titolare della ditta che avrebbe dovuto effettuare i versamenti. In appello la Corte aveva riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 640 c.p. nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p., e lo aveva dichiarato colpevole anche ai sensi degli artt. 468, 476 e 482 c.p. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova per ascrivere tutte le condotte basandosi su quattro testimonianze su diciassette persone offese; (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante per integrale riparazione del danno (o, in subordine, riconoscimento di generiche attenuanti in ragione del parziale ristoro); (3) vizio per reformatio in peius per l'aumento della pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile perché la revisione in sede di legittimità è limitata a verificare l'esistenza di un coerente apparato argomentativo e non può ri-valutare i fatti: la Corte d'appello aveva fornito motivazione logica basata sulle testimonianze e sulla modalità simile delle denunce, e l'imputato non aveva dato versione alternativa. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura relativa al riconoscimento di diverse attenuanti generiche perché l'appello aveva dedotto il ristoro solo per ottenere il riconoscimento dell'art. 62 n.6 c.p., circostanza correttamente negata per non integrale riparazione; la nuova invocazione è preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.. Sul terzo motivo ha ritenuto il motivo infondato: l'aumento della pena pecuniaria in appello non viola il divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello ha ridotto la pena detentiva in misura tale che, dopo il ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p., la pena complessiva non risulta più grave rispetto al primo grado. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Il reato di truffa è stato richiamato nella ricostruzione delle condotte di appropriazione delle somme consegnate per il pagamento della TARI; la Corte di appello ha ritenuto applicabile l'art. 640 c.p. nella forma qualificata richiamata.
art. 646 cod. pen.
La riqualificazione adoperata considerava l'ipotesi di cui all'art. 646 c.p. come fattispecie connessa o aggravante rispetto alla truffa contestata (modalità del pagamento/frode con strumenti), contribuendo alla configurazione della fattispecie più grave.
artt. 468, 476, 482 cod. pen.
Sono le norme riferite ai delitti di falso (falsificazione di documenti, uso di documenti falsi, ecc.): la condotta contestata comprendeva la falsificazione dei modelli F24 e l'apposizione di false sottoscrizioni e timbri, rientrando pertanto in queste fattispecie.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Prevvede la circostanza attenuante per l'integrale riparazione del danno: la Corte ha escluso il beneficio perché il risarcimento alle persone offese è stato solo parziale, non integrale.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che trasformava la richiesta di ristoro (proposta in appello per ottenere art. 62 n.6) in una nuova richiesta di generiche attenuanti, poiché la censura non era proponibile in cassazione.
art. 135 cod. pen.
Disciplina il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva ai fini del computo della pena complessiva: la Corte ha applicato questo criterio per verificare che l'aumento della multa non comportasse una maggiore gravità complessiva della pena rispetto al primo grado, consentendo quindi la modifica senza violare il divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- In cassazione la verifica si limita a controllare la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito; non è ammesso il riesame libero delle prove o una diversa valutazione sommaria delle testimonianze.
- Più dichiarazioni concordanti e una modalità omogenea delle denunce possono legittimare la ricostruzione della responsabilità anche quando non tutte le persone offese testimoniano: il giudice di merito valuta la tenuta logica del complesso probatorio.
- La circostanza attenuante per integrale riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.) richiede effettiva e completa riparazione; il ristoro parziale non consente automaticamente il riconoscimento dell'attenuante e non può essere trasformato in una diversa richiesta di attenuanti in cassazione se non prospettata correttamente nei gradi precedenti (art. 606 c.p.p.).
- L'aumento della pena pecuniaria in appello non costituisce di per sé reformatio in peius se, mediante il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (art. 135 c.p.), la pena complessiva non risulta più gravosa rispetto a quella inflitta in primo grado.
- Il giudicato di merito può riqualificare il fatto e rideterminare la pena; le parti devono quindi contestare in modo chiaro e completo gli aspetti decisionali nei precedenti gradi se intendono poi proporre censure in cassazione.
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