Cassazione Penale, Ordinanza n. 12972/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati di bancarotta fraudolenta contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in concorso, relativi a diversi capi di imputazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'insufficienza della motivazione sul punto. Con il secondo e ultimo motivo ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati, censurando la determinazione della continuazione fallimentare. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la motivazione di merito valorizzava elementi ritenuti decisivi e non presentava evidenti illogicità; ha ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che l'onere motivazionale sull'aumento per continuazione era implicitamente assolto in presenza di reati omogenei.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nei fatti di bancarotta contestati.
art. 223 R.D. 267/1942
Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta commessa da soggetto legato alla procedura concorsuale.
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942
Base normativa della bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo A.
art. 216, n. 2, R.D. 267/1942
Base normativa della bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo B.
art. 216, n. R.D. 267/1942
Ulteriore richiamo ai fatti di bancarotta contestati nel capo C, come riportato nel testo.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente nella doglianza sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dalla doglianza sulla continuazione tra reati; la Corte ritiene sufficiente, in presenza di reati omogenei, una motivazione implicita sulla misura dell'aumento.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La censura sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione è inammissibile quando sia generica e non confronti la motivazione già resa nei gradi di merito; in presenza di reati omogenei, la motivazione può risultare anche implicitamente sufficiente.
- In sede di legittimità, i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate, senza evidenziare specifiche illogicità o violazioni di legge, sono manifestamente infondati e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il riscontro di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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