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Sentenza

Sentenza n. 5750/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202105044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento d’ufficio della SCIA per lavori in un esercizio commerciale nella Galleria Principe di Napoli e ordine di ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute abusive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società, subentrata nella gestione dei locali comunali mediante cessione del ramo d’azienda, ha impugnato i provvedimenti comunali del settembre e ottobre 2021 di annullamento d’ufficio della SCIA presentata nel 2019 e la disposizione dirigenziale del 31 agosto 2021 che ordinava il ripristino delle opere. Ha dedotto: l’assenza dei presupposti, anche temporali, per l’autotutela sulla SCIA; la conformità delle opere contestate al progetto assentito; l’omessa considerazione dell’istanza di ripristino del 2 aprile 2021 per il montacarichi e i tramezzi al piano interrato, poi rimossi; l’applicabilità al soppalco dell’art. 94-bis d.P.R. 380/2001, in ogni caso a fronte della successiva autorizzazione sismica in sanatoria del 4 maggio 2021; l’insussistenza dell’incremento volumetrico al piano interrato; l’omessa considerazione del nulla osta archeologico rilasciato dalla Soprintendenza; l’incompletezza della motivazione comunale sulla documentazione presentata e sulle osservazioni procedimentali.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le singole censure. Nel corso del giudizio il Comune ha rilasciato, con disposizione dirigenziale del 24 febbraio 2026, un permesso di costruire in sanatoria per le opere controverse, oltre a un permesso di costruire per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria. Ritenuto che tale nuovo provvedimento avesse superato gli atti impugnati e integralmente soddisfatto l’interesse azionato, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un successivo provvedimento amministrativo supera gli atti impugnati e soddisfa integralmente l’interesse dedotto in giudizio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo dell’amministrazione, anche mediante l’adozione di un nuovo provvedimento, determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato e supera gli atti oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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