Cassazione Penale, Sentenza n. 29116/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'esclusione del vincolo della continuazione tra due sentenze: a) omicidio consumato di Pasquale Castaldo (sentenza irrevocabile del 27/10/2016) e b) tentato omicidio di Vincenzo Castaldo (condanna irrevocabile del 29/01/2021). L'ordinanza di merito aveva ritenuto che l'aberratio ictus (errore nella fase esecutiva che portò a colpire Vincenzo anziché il fratello Pasquale) escludesse l'unicità di un disegno criminoso unitario. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 81 c.2 cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.3 cod. proc. pen., sostenendo che l'errore esecutivo non incide sulla volizione originaria e quindi non impedisce il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'aberratio ictus non preclude il riconoscimento di un unico disegno criminoso perché rileva la deliberazione/volizione originaria e non l'esecuzione concreta. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati commessi il 12/03/2003 e il 19/09/2003 e ha rinviato al G.I.P. del Tribunale di Napoli per un nuovo esame, disponendo che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio (richiamata sentenza Corte Cost. 3/7/2013 n.183).
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Rilevato dal ricorrente in tema di continuazione; la valutazione della continuità prende in considerazione il progetto criminoso unitario (la deliberazione), coerentemente con la giurisprudenza citata.
art. 82, cod. pen.
Norma sull'aberratio ictus: la Corte interpreta che l'errore nell'esecuzione non altera il dolo originario nei confronti della vittima programmata e quindi non impedisce il riconoscimento di un disegno criminoso comune.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione che ha escluso il vincolo di continuazione basandosi sull'aberratio.
art. 671, cod. proc. pen.
Norma sulla disciplina dell'applicazione in sede esecutiva della continuazione: la Corte ricorda che, a seguito dell'annullamento, il giudizio di rinvio deve svolgersi secondo i limiti previsti da questa disposizione e che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio (in forza della decisione costituzionale citata).
Corte Costituzionale, sentenza 3 luglio 2013, n. 183
Dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 c.1 e 623 c.1 cod. proc. pen. nella parte in cui non esclude la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata; la Cassazione ha applicato il principio e vietato la partecipazione del medesimo giudice al nuovo esame.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, sent. n. 4119/15.01.2019, Torre)
Riferimento consolidato: anche quando uno dei reati ha avuto esito aberrante (aberratio ictus), ciò non esclude la configurabilità di un medesimo disegno criminoso, perché rileva la volontà originaria e la programmazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, sent. n. 15990/06.04.2006 e n. 18378/02.04.2008)
Casi richiamati a sostegno del principio che l'identità personale della vittima non è elemento essenziale del dolo e che l'errore sull'oggetto materiale non incide sulla direzione della volontà criminosa.
Massime di principio
- L'aberratio ictus (errore nella fase esecutiva che porta a offendere una persona diversa da quella programmata) non esclude automaticamente il riconoscimento della continuazione tra delitti: ciò che conta è la medesima deliberazione o progetto criminoso originario.
- Per valutare la sussistenza del vincolo di continuazione occorre esaminare la volontà e la programmazione criminosa (momento deliberativo), non i risultati accidentali o aberranti dell'esecuzione.
- Se le vittime originarie o gli obiettivi programmati dei singoli fatti sono coincidenti o riconducibili a uno stesso disegno, è più probabile il riconoscimento della continuazione anche in presenza di un esito aberrante.
- In caso di annullamento della decisione sull'applicazione della continuazione il procedimento torna al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame; il giudice che ha adottato il provvedimento annullato non può partecipare al nuovo giudizio.
- Nella redazione delle motivazioni il giudice dell'esecuzione deve chiarire se l'esame abbia riguardato la deliberazione originaria o la concreta esecuzione dei fatti, motivando adeguatamente perché ritiene assente o presente l'unità di disegno criminoso.
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