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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 2009 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

REGISTRO - VARIE - Ricorso contro avvisi di intimazione - Nullità della notifica - Respinto - Appello per illegittimità della sentenza - Respinto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli avvisi di intimazione relativi a cartelle riguardanti imposta di registro, tasse automobilistiche e contravvenzioni stradali, deducendo la nullità delle notifiche. In primo grado ha inoltre sostenuto che la sentenza fosse illegittima perché avrebbe deciso soltanto sul difetto di giurisdizione, senza pronunciarsi sul merito della controversia.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla parte relativa alle contravvenzioni stradali e ha respinto il ricorso per la restante parte. L’appello è stato successivamente respinto: non è stato ravvisato alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza. È stato inoltre ribadito che la nullità della notificazione non può essere pronunciata quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.

Norme richiamate

  • Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali

    La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

    Anche qualora una notificazione presenti irregolarità formali, la nullità non viene dichiarata se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto e questo ha comunque consentito il perseguimento della sua funzione.

  • Regole sulla giurisdizione in materia di contravvenzioni stradali

    Le controversie relative alle sanzioni per violazioni del codice della strada non rientrano nella giurisdizione tributaria, ma devono essere trattate davanti al giudice competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative.

Massime di principio

  • La contestazione della notifica deve dimostrare un vizio concreto e pregiudizievole: la mera irregolarità formale non comporta nullità se il destinatario ha conosciuto l’atto e ha potuto difendersi.
  • Quando un atto riguarda pretese di natura diversa, è necessario individuare la giurisdizione applicabile a ciascuna di esse; una controversia può quindi essere frazionata tra giudici diversi.
  • L’eventuale mancata pronuncia sul merito deve risultare effettiva e non può essere desunta soltanto da una lettura parziale della sentenza; motivazione e dispositivo devono essere valutati complessivamente.
  • L’impugnazione di un avviso di intimazione per vizi della notifica richiede di indicare quale concreto pregiudizio abbia impedito la conoscenza dell’atto o l’esercizio del diritto di difesa.

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