Sentenza del 03/04/2019 n. 2009 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
REGISTRO - VARIE - Ricorso contro avvisi di intimazione - Nullità della notifica - Respinto - Appello per illegittimità della sentenza - Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di intimazione relativi a cartelle riguardanti imposta di registro, tasse automobilistiche e contravvenzioni stradali, deducendo la nullità delle notifiche. In primo grado ha inoltre sostenuto che la sentenza fosse illegittima perché avrebbe deciso soltanto sul difetto di giurisdizione, senza pronunciarsi sul merito della controversia.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla parte relativa alle contravvenzioni stradali e ha respinto il ricorso per la restante parte. L’appello è stato successivamente respinto: non è stato ravvisato alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza. È stato inoltre ribadito che la nullità della notificazione non può essere pronunciata quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.
Norme richiamate
Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali
La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Anche qualora una notificazione presenti irregolarità formali, la nullità non viene dichiarata se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto e questo ha comunque consentito il perseguimento della sua funzione.
Regole sulla giurisdizione in materia di contravvenzioni stradali
Le controversie relative alle sanzioni per violazioni del codice della strada non rientrano nella giurisdizione tributaria, ma devono essere trattate davanti al giudice competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- La contestazione della notifica deve dimostrare un vizio concreto e pregiudizievole: la mera irregolarità formale non comporta nullità se il destinatario ha conosciuto l’atto e ha potuto difendersi.
- Quando un atto riguarda pretese di natura diversa, è necessario individuare la giurisdizione applicabile a ciascuna di esse; una controversia può quindi essere frazionata tra giudici diversi.
- L’eventuale mancata pronuncia sul merito deve risultare effettiva e non può essere desunta soltanto da una lettura parziale della sentenza; motivazione e dispositivo devono essere valutati complessivamente.
- L’impugnazione di un avviso di intimazione per vizi della notifica richiede di indicare quale concreto pregiudizio abbia impedito la conoscenza dell’atto o l’esercizio del diritto di difesa.
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