Sentenza n. 3601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), 23 maggio 2023, n. 281, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una variante specifica al PRG e contro l’intimazione comunale alla cessione gratuita di aree
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari alberghieri)
Prevale il privato
La controversia
Le società appellanti, proprietarie di immobili alberghieri realizzati nell’ambito della ex sottozona urbanistica E4 del PRG di Giulianova, avevano impugnato in primo grado la variante specifica al PRG con cui il Comune aveva previsto la cessione gratuita delle aree per urbanizzazioni primarie, già contemplata dal piano particolareggiato e rimasta ineseguita, nonché la successiva intimazione comunale a effettuare la cessione. Nel merito avevano dedotto lo sviamento del potere di pianificazione, sostenendo che la variante fosse stata utilizzata per perseguire il recupero di obbligazioni ormai prescritte, e avevano contestato la gratuità della cessione, invocando la corresponsione di un’indennità pari al valore di mercato delle aree. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei proprietari di immobili situati nell’area interessata, ritenuti titolari di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione delle nuove potenzialità edilizie. In appello le società hanno censurato la violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., sostenendo che la variante non individuasse soggetti beneficiari e che non fosse configurabile alcun controinteressato diverso dalla Provincia di Teramo, alla quale il ricorso era stato notificato. Hanno inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. In corso di appello è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quattro società ritenute potenziali controinteressate, che non si sono costituite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello per il motivo relativo all’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendolo fondato e assorbente. La variante impugnata non introduceva nuove scelte urbanistiche né nuove destinazioni o potenzialità edilizie favorevoli a soggetti terzi, ma si limitava sostanzialmente a ripristinare, a carico dei proprietari delle aree comprese nella ex sottozona E4, obblighi di cessione già previsti dal piano particolareggiato e rimasti ineseguiti, subordinando inoltre gli interventi edilizi alla preventiva cessione e imponendo alle proprietà attuali di adempiere alle obbligazioni pregresse. Dal contenuto dell’atto non emergeva quindi alcuna posizione direttamente e specificamente vantaggiosa di terzi, né risultavano controinteressati individuabili sulla base dell’atto stesso. Il riferimento ai privati residenti nella zona era stato ritenuto del tutto generico e inidoneo a fondare, a pena di inammissibilità, l’obbligo di notificazione previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., anche in considerazione della brevità del termine decadenziale. La sentenza di primo grado è stata pertanto annullata con rinvio al TAR Abruzzo ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’errore del TAR era palese, per l’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati e per il contrasto con il tenore testuale dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; ha tuttavia escluso che la motivazione fosse tautologica o meramente apparente, qualificando la conseguenza processuale come annullamento con rinvio e non come nullità della sentenza. I motivi di merito sono rimasti non esaminati e dovranno essere valutati dal giudice di primo grado. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso
L’obbligo di notificazione a un controinteressato, la cui omissione determina l’inammissibilità del ricorso, presuppone che il soggetto sia individuato nell’atto impugnato; non è sufficiente il riferimento generico a una categoria indeterminata di soggetti potenzialmente interessati.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi di merito non esaminati dal primo giudice sono stati riproposti in appello, ma non sono stati decisi dal Consiglio di Stato a seguito dell’annullamento con rinvio.
art. 105 c.p.a.
L’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, derivante da un palese errore di fatto o di diritto e comportante il mancato esame dei motivi, giustifica l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in epigrafe quale norma processuale applicata nella trattazione della controversia, senza che il testo espliciti una specifica ratio decisoria collegata ad essa.
Massime di principio
- Ai fini dell’obbligo di notificazione del ricorso amministrativo previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., il controinteressato deve essere individuato nell’atto impugnato; non è sufficiente l’individuazione generica di soggetti che, in ragione della loro residenza o della collocazione dei loro immobili, potrebbero avere un interesse alla conservazione dell’atto.
- Nell’impugnazione di una variante urbanistica non è configurabile un controinteressato per il solo fatto che l’atto riguarda una determinata area o può produrre vantaggi indiretti per i proprietari o residenti della zona. Occorre che la variante attribuisca direttamente e specificamente una posizione favorevole a soggetti individuabili.
- Quando una variante urbanistica si limita a ripristinare o rendere nuovamente esigibili obblighi di cessione già previsti da un precedente strumento urbanistico, senza introdurre nuove destinazioni o potenzialità edilizie favorevoli a terzi, il suo contenuto non consente di individuare controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. sulla base di categorie generiche di soggetti.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica a un controinteressato, fondata su un palese errore nell’individuazione dei presupposti dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e tale da impedire l’esame del merito, comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
- La motivazione erronea della sentenza di primo grado non è meramente apparente o tautologica quando espone un percorso argomentativo riconoscibile; tuttavia, se l’errore di fatto o di diritto è palese e determina l’omesso esame dei motivi di ricorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio per consentire la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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