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Ordinanza

Ordinanza n. 2341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 00244/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare contro l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un’autorimessa interrata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e beneficiaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto, deducendone genericamente l’illogicità e riproponendo sostanzialmente le censure formulate in primo grado contro l’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla società privata per la realizzazione di un’autorimessa interrata in area limitrofa alla loro proprietà. Il TAR aveva respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora, rilevando che le opere di demolizione, scavo e sbancamento risultavano già ultimate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non dimostrata la sussistenza del periculum in mora. Gli appellanti si sono limitati a dedurre genericamente l’illogicità dell’ordinanza impugnata e a riproporre le censure di merito già formulate contro l’autorizzazione paesaggistica, senza fornire una specifica dimostrazione dell’urgenza e del pregiudizio grave e irreparabile richiesti per la tutela cautelare. È stata confermata, quindi, la reiezione della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, la parte deve dimostrare in modo specifico la sussistenza del periculum in mora; la mera riproposizione delle censure di merito e la generica deduzione dell’illogicità dell’ordinanza impugnata non sono sufficienti.
  • La circostanza che le opere di demolizione, scavo e sbancamento siano già state ultimate può escludere, in assenza di ulteriori elementi concreti, la dimostrazione dell’urgenza cautelare necessaria per riformare la decisione del giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelareAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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