Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03512/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti del debitore per Euro 10.806,93 oltre accessori. Il creditore ha chiesto di dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la compravendita con cui il debitore aveva trasferito a un terzo la piena proprietà di alcuni immobili, ritenendo che l'atto fosse pregiudizievole per la soddisfazione del credito e sorretto da intento fraudolento. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato, valorizzando un quadro presuntivo da cui desumere l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio. Il terzo acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., contestando la sussistenza della scientia damni in capo al terzo e la motivazione sul punto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe male valutato gli indizi e non avrebbe considerato adeguatamente un contratto di comodato addotto come giustificazione della perdurante occupazione dell'immobile da parte dell'alienante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della corte d'appello era congrua e supportata da un complesso di elementi fattuali valutati come presunzioni gravi, precise e concordanti: esistenza di un credito già formato e non contestato, alienazione degli unici immobili del patrimonio del debitore, consapevolezza della situazione debitoria, mancata prova di attività satisfattive e permanenza del debitore nel godimento dell'immobile in forza di un comodato ritenuto di dubbia data e non funzionalmente collegato alla vendita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., e inammissibile anche per la parte relativa a presunta violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c., poiché la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. È stata quindi confermata l'inefficacia della compravendita nei confronti del creditore, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è fondata quando l'atto dispositivo del debitore renda incerto o più difficile il soddisfacimento coattivo del credito; ai fini soggettivi è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio, desumibile anche per presunzioni, senza bisogno di un animus nocendi.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invoca per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ribadisce che, una volta accertato un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, non è consentita una rivalutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ritiene che la sentenza d'appello sia sorretta da motivazione adeguata e coerente con i requisiti di legge.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono legittime se gravi, precise e concordanti; la loro valutazione appartiene al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non invece quando valuti liberamente le prove e attribuisca maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La selezione e la valutazione della forza persuasiva delle prove appartengono al giudice di merito; non è censurabile in cassazione la diversa ponderazione degli elementi istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per violazione di legge processuale non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è inammissibile quando opera la preclusione da doppia conforme e quando la doglianza, sotto la veste dell'omesso esame, mira in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo specifiche allegazioni idonee a dimostrare la non piena convergenza delle decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste quando l'atto di disposizione renda anche soltanto più difficile o incerto il recupero coattivo del credito, non essendo necessario che il creditore dimostri un pregiudizio irreversibile.
  • La scientia damni del terzo acquirente può essere desunta da un insieme di circostanze indiziarie purché gravi, precise e concordanti; non occorre la prova di un dolo specifico di nuocere al creditore.
  • La valutazione delle presunzioni semplici e degli elementi istruttori è riservata al giudice di merito: in cassazione non è consentito chiedere una nuova ponderazione delle prove sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio illegittimamente, non quando attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso salvo che il ricorrente dimostri una non completa coincidenza delle motivazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.