Cassazione Penale, Ordinanza n. 29002/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che gli indizi non dimostravano il suo coinvolgimento; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e reiterativa, perché riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con l'articolata motivazione di merito fondata su plurimi elementi indiziari: reciproche utenze nei telefoni, contatti e spostamenti GPS, movimento coordinato dell'auto in uso all'imputato con l'utenza di un correo, transiti dell'auto nei pressi dell'azienda bersaglio e doppio riconoscimento a bordo del veicolo Ford Mondeo. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il vizio di motivazione sulla pena; la Corte ha osservato che il motivo d'appello sul punto era a sua volta privo di specificità, perché si limitava a chiedere la prevalenza delle attenuanti generiche senza sviluppare una critica puntuale, e ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione sulla pena, inferiore alla media edittale, ancorata alla capacità criminale e al criterio di adeguatezza. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitava una non consentita rivalutazione del compendio indiziario. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non deducibile utilmente in sede di legittimità, osservando che la doglianza sul trattamento sanzionatorio era priva di specificità già in appello e che, in ogni caso, la motivazione sulla pena era sufficiente, essendo stata inflitta una sanzione inferiore alla media edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
art. 591, comma 4, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvi i limiti del giudizio di rinvio.
art. 627, comma 4, c.p.p.
Nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio è preclusa la rilevazione di inammissibilità verificatesi nei precedenti gradi o nelle indagini preliminari.
art. 624, comma 1, c.p.
Richiamato per la pena prevista per il furto semplice, nel contesto della verifica della dosimetria dopo il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti.
art. 133 c.p.
I criteri oggettivi e soggettivi di commisurazione della pena devono essere specificamente valorizzati soprattutto quando il giudice si discosti dal minimo edittale; nel caso di pena inferiore alla media edittale è sufficiente un richiamo all'adeguatezza complessiva.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o meramente reiterativo di censure già formulate in appello e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura degli indizi e delle prove.
- La prova indiziaria è correttamente apprezzata quando il giudice verifica prima la certezza e la capacità dimostrativa dei singoli indizi e poi li valuta globalmente, secondo una lettura unitaria idonea a superare ogni ragionevole dubbio.
- Le ipotesi alternative formulate dalla difesa non impongono l'annullamento se restano astratte, prive di concreto riscontro processuale e incompatibili con la normale razionalità delle risultanze probatorie.
- In sede di legittimità può essere rilevata d'ufficio l'inammissibilità di un motivo d'appello quando essa non sia stata percepita dal giudice del gravame, purché non operino i limiti propri del giudizio di rinvio.
- La motivazione sulla pena è tanto più esigente quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale; viceversa, quando la pena è contenuta al di sotto della media edittale, può bastare un richiamo sintetico al criterio di adeguatezza e alla valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
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