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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 9331 - Comm. Trib. Prov. Catania

Registrazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria - Prenotazione a debito nei confronti di Riscossione Sicilia in quanto Pubblica Amministrazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Riscossione Sicilia sosteneva di poter utilizzare la procedura della registrazione a debito prevista dall'art. 59, comma 1, lettera a), del D.P.R. 131/1986, ritenendo di essere assimilabile a un'Amministrazione dello Stato in ragione della prevalente partecipazione pubblica. La controversia riguardava quindi l'obbligo di corrispondere l'imposta per la registrazione di un atto dell'Autorità giudiziaria emesso in un procedimento nel quale la società era parte.

La decisione

La pretesa di sottrarsi al pagamento è stata respinta. La prevalente natura pubblica dell'azionariato non trasforma Riscossione Sicilia in un'Amministrazione dello Stato: la società mantiene natura di ente di diritto privato e il socio pubblico può incidere sulla sua gestione soltanto attraverso gli ordinari strumenti societari e i propri rappresentanti negli organi sociali. Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la registrazione a debito, Riscossione Sicilia deve pagare quanto richiesto per la registrazione dell'atto giudiziario.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 1, lettera a), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma prevede la registrazione a debito per gli atti dei procedimenti giudiziari nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato.

    La disposizione costituisce un regime eccezionale riservato alle Amministrazioni dello Stato e non è applicabile a una società di diritto privato soltanto perché partecipata in prevalenza da soggetti pubblici.

Massime di principio

  • La partecipazione pubblica, anche se maggioritaria o prevalente, non è sufficiente a qualificare una società come Amministrazione dello Stato.
  • Per stabilire se si applica un'esenzione o una procedura riservata alle amministrazioni pubbliche occorre verificare la natura giuridica dell'ente, non soltanto la composizione del capitale sociale.
  • Le società partecipate restano soggetti di diritto privato quando operano secondo le regole societarie ordinarie, salvo che una specifica disposizione di legge attribuisca loro lo status o il regime proprio di un'amministrazione pubblica.
  • La registrazione a debito prevista dall'art. 59, comma 1, lettera a), del D.P.R. 131/1986 non può essere estesa analogicamente a società partecipate pubbliche non espressamente comprese nella norma.
  • La presenza di rappresentanti pubblici negli organi sociali incide sul controllo societario, ma non modifica automaticamente la natura privatistica della società né la esonera dagli obblighi fiscali.

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