Cassazione Penale, Sentenza n. 25523/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si eccepiva la dichiarata assenza dell'imputato in primo grado nonostante uno stato detentivo per altra causa e la mancata conoscenza del processo, essendosi la notifica del decreto di citazione svolta ai sensi dell'art.157 comma 8 c.p.p.; si contestava inoltre che la difesa, affidata a difensore d'ufficio, non avesse rapporti con l'imputato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la regolarità delle notifiche (avviso ex art.415 bis c.p.p. e decreto di citazione al domicilio dichiarato) e che dagli atti non risultasse lo stato di detenzione per altra causa; pertanto la notifica è stata considerata rituale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
La condanna di merito è fondata sulla contravvenzione prevista da tale norma relativa al possesso ingiustificato di una tronchese; il reato contestato è stato ritenuto integrato dai fatti accertati
art. 157 comma 8 cod. proc. pen.
La norma prevede il modello notificatorio al domicilio per l'imputato non detenuto; applicata nel caso poiché negli atti non risultava la detenzione dell'imputato per altra causa
art. 415 bis cod. proc. pen.
L'avviso previsto dall'art.415 bis c.p.p. e il decreto di citazione sono stati regolarmente notificati al domicilio dichiarato, circostanza accertata dalla corte territoriale
Cass. Sez. un., sent. n. 12778 del 27/02/2020 (dep. 22/04/2020)
Principio interpretativo applicato: l'obbligo di notificare personalmente in istituto sussiste solo se lo stato di detenzione per altra causa risulta dagli atti; in mancanza non v'è obbligo di effettuare ricerche sullo status libertatis e si applica il modello per non detenuti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; applicata per fissare la somma di euro 3.000
Massime di principio
- Se dagli atti processuali non risulta che l'imputato è detenuto per altra causa, l'autorità non è obbligata a eseguire la notifica presso l'istituto penitenziario: la notifica al domicilio dichiarato è regolare
- È onere dell'imputato o del suo difensore informare il giudice dell'esistenza di uno stato di detenzione per altra causa; in mancanza, valgono le regole per il non detenuto
- Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notifica personale in carcere è dovuta soltanto quando la detenzione risulti dagli atti
- Motivi generici o che non affrontano puntualmente le argomentazioni della corte territoriale sono suscettibili di inammissibilità per genericità in Cassazione
- La nomina di difensore d'ufficio non invalida automaticamente le notifiche regolarmente eseguite; la relazione tra imputato e difensore deve essere specificamente rilevante e dimostrata per fondare una censura
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a pagare spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →