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Sentenza

Sentenza n. 1126/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 23.06.2025 emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia.

Giustizia amministrativa202501128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia del 23 giugno 2025 adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa iscritta white list)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dopo la sua iscrizione nella white list dal 2015 e la presentazione, nel 2020, dell'istanza di permanenza. Il preavviso di interdittiva aveva indicato quale elemento centrale il rapporto di coniugio tra la titolare dell'impresa e un soggetto ritenuto controindicato. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, dell'art. 92, comma 2-bis, del medesimo decreto e della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Con una prima censura ha sostenuto che la Prefettura non avesse considerato adeguatamente le osservazioni presentate nel contraddittorio procedimentale. Con le ulteriori censure ha contestato l'idoneità degli elementi raccolti a dimostrare un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, rilevando che l'informativa si fondava essenzialmente sul rapporto di coniugio, sui rapporti di parentela del coniuge con soggetti controindicati e sulle sue frequentazioni con altro soggetto ritenuto controindicato. La ricorrente ha inoltre evidenziato che circostanze in larga parte analoghe erano già state poste a base di una precedente interdittiva, annullata con sentenza passata in giudicato, e che una pronuncia del giudice della prevenzione aveva riconosciuto l'autonomia del coniuge nella gestione della propria attività d'impresa. L'amministrazione ha sostenuto la sufficienza del quadro indiziario e la riconducibilità dell'impresa alla sostanziale gestione del coniuge, quale presunto soggetto orbitante in ambienti criminali.

La decisione

Il TAR ha respinto la censura relativa al contraddittorio procedimentale, ritenendo che l'amministrazione avesse esaminato le osservazioni difensive e che non fosse necessaria una confutazione analitica ed espressa di ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione sintetica correlata alle ragioni del provvedimento. Ha invece accolto le censure concernenti il quadro indiziario e la motivazione dell'interdittiva. Il Collegio ha ribadito che l'interdittiva antimafia è una misura preventiva e prognostica, fondata su elementi sintomatici e indiziari, e che il Prefetto dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice quanto all'esistenza dei fatti, alla loro gravità, precisione e concordanza e alla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi. Nel caso concreto, tuttavia, la valutazione prefettizia aveva riproposto in modo prevalente elementi già esaminati e ritenuti inidonei da una precedente sentenza passata in giudicato, senza valorizzare adeguatamente gli effetti conformativi di tale decisione. Il mero rapporto di parentela con soggetti controindicati, pur astrattamente rilevante, non era accompagnato da un quid pluris idoneo a dimostrare una cointeressenza economica o gestionale, né da riscontri innovativi capaci di sostenere il rischio di permeabilità mafiosa dell'impresa. Anche gli elementi relativi alla presunta funzione di prestanome della titolare non risultavano adeguatamente corroborati. L'informativa è stata quindi annullata per vizi istruttori e difetto di motivazione, con salvezza del motivato riesercizio del potere amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    L'interdittiva può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, anche non coincidente con un accertamento penale definitivo, purché gli elementi siano specifici, obiettivi, gravi, precisi e concordanti e consentano una prognosi ragionevole di condizionamento mafioso.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere sorretta da elementi istruttori idonei e da una motivazione coerente con la rilevanza concreta dei fatti accertati.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Il contraddittorio procedimentale deve essere effettivo, ma l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione dell'interessato, quando il provvedimento dia conto dell'esame dei rilievi e presenti una motivazione coerente.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    Gli obblighi di motivazione e di corretta istruttoria impongono che la decisione amministrativa renda comprensibile la valutazione degli elementi rilevanti e il percorso logico seguito.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia, quale misura preventiva e non sanzionatoria, può essere adottata sulla base di elementi sintomatici e indiziari e non richiede un accertamento penale definitivo; tuttavia, gli elementi devono essere valutati complessivamente e devono consentire una prognosi ragionevole, non meramente astratta, di condizionamento mafioso.
  • Il rapporto di parentela o coniugio con soggetti controindicati non è, da solo, sufficiente a fondare un'interdittiva antimafia: occorre un quid pluris, costituito da elementi concreti dai quali desumere una conduzione familiare dell'impresa, una cointeressenza economica o gestionale oppure la possibilità di influenza, anche indiretta, sull'attività imprenditoriale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia comprende la verifica dell'esistenza e della consistenza dei fatti posti a base della decisione e della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi prefettizia, secondo un criterio probabilistico coerente con la natura preventiva della misura.
  • Il riesercizio del potere prefettizio non può limitarsi a riproporre acriticamente elementi già valutati dal giudice e ritenuti inidonei a dimostrare il condizionamento mafioso; la nuova interdittiva deve indicare elementi innovativi o una motivata rivalutazione conforme agli accertamenti giudiziali ormai definitivi.
  • Nel contraddittorio previsto per l'adozione dell'interdittiva antimafia, l'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione difensiva, ma deve dimostrare di averla esaminata e deve motivare in modo coerente la decisione sfavorevole.
  • L'annullamento dell'interdittiva per difetto di istruttoria o motivazione non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché lo faccia con una nuova istruttoria e una motivazione adeguata ai rilievi contenuti nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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