Cassazione Civile, Ordinanza n. 05332/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, già ammessa al passivo in chirografo di una liquidazione coatta amministrativa aperta nel 1993, dopo i riparti parziali e il riparto finale del 2009 ha chiesto di ottenere anche le somme accantonate per i creditori irreperibili. In un primo momento il giudice delegato aveva accolto la richiesta, poi aveva revocato il provvedimento ritenendo che l’istanza dovesse essere rivolta all’autorità amministrativa vigilante. La questione è stata poi discussa anche davanti al giudice amministrativo, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Successivamente la società ha riproposto l’istanza; il giudice delegato l’ha dichiarata inammissibile perché il termine quinquennale per reclamare tali somme sarebbe già decorso. In reclamo ex art. 26 l.fall. la società ha sostenuto, da un lato, che il termine non avesse natura decadenziale e, dall’altro, che la disciplina introdotta dalla riforma dell’art. 117 l.fall. fosse applicabile anche alle procedure anteriori e dovesse comunque consentire il recupero delle somme accantonate. Il Ministero ha resistito e ha proposto reclamo incidentale sostenendo invece che, essendo la procedura anteriore alla riforma del 2006, dovesse applicarsi la disciplina previgente, priva della possibilità di riparto delle somme destinate agli irreperibili. Il tribunale ha rigettato il reclamo aderendo all’impostazione del Ministero. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto omessa pronuncia e motivazione apparente sui motivi di reclamo, nonché violazione dell’art. 117 l.fall. per l’erronea esclusione dell’applicabilità della disciplina sopravvenuta e per la mancata considerazione dell’efficacia del precedente provvedimento favorevole e del principio di affidamento; ha inoltre insistito sulla non decadenzialità del termine quinquennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero già state risolte da precedenti arresti conformi: per le procedure concorsuali aperte prima dell’entrata in vigore della riforma del d.lgs. n. 5/2006 non si applica l’art. 117 l.fall. nel testo novellato, ma la disciplina previgente sui depositi giudiziari e sulla devoluzione delle somme non reclamate; inoltre, il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili presso l’istituto di credito ha efficacia liberatoria e sottrae tali somme alla disponibilità della procedura, escludendo un riparto supplementare. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 l.fall.
La versione novellata si applica solo alle procedure concorsuali aperte dopo l’entrata in vigore della riforma; per le procedure anteriori resta applicabile la disciplina previgente.
art. 26 l.fall.
È il rimedio utilizzato per reclamare il decreto del giudice delegato.
art. 213 l.fall.
Per la liquidazione coatta amministrativa richiama la disciplina fallimentare applicabile in materia di riparto e somme per i creditori irreperibili.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Invocato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Invocato per la censura di omessa decisione/motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia sui motivi di reclamo.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente del decreto impugnato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 n. 4 c.p.c. per contestare la sufficienza della motivazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi perché risolti da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 2 del r.d. n. 149/1910
Indicato come parte della disciplina previgente sui depositi giudiziari presso l’ufficio postale incaricato del servizio.
art. 2 del d.l. n. 143/2008 conv. in l. n. 181/2008
Richiamato per la devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni.
art. 22 del d.lgs. n. 169/2007
Richiamato per ricostruire il regime intertemporale della riforma concorsuale.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 169/2007
Richiamato nel ragionamento sulla applicabilità temporale della nuova disciplina.
art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU
La disciplina previgente non è ritenuta contraria alla tutela convenzionale della proprietà perché le somme erano già uscite dalla disponibilità della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dalla riforma dell’art. 117 l.fall. in tema di somme destinate ai creditori irreperibili si applica solo alle procedure concorsuali aperte dopo l’entrata in vigore della riforma; per le procedure anteriori continua a valere la disciplina previgente.
- Il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l’istituto di credito designato produce un effetto liberatorio per la procedura e comporta l’uscita di tali somme dalla massa attiva, con conseguente impossibilità di un riparto supplementare tra gli altri creditori.
- Quando una questione è già stata risolta in modo conforme da una giurisprudenza di legittimità consolidata, il ricorso che riproponga le medesime censure può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La scelta legislativa di differenziare il regime delle somme non riscosse in base al tempo di apertura della procedura non è di per sé irragionevole, potendo il decorso del tempo costituire un criterio legittimo di distinzione tra situazioni giuridiche diverse.
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