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Sentenza

Sentenza n. 694/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’annullamento del calendario delle esercitazioni militari e dei successivi atti esecutivi, ivi compreso il decreto del Ministero della difesa, con il quale è stato approvato ex art. 322 comma V, d.lgs. n. 66 del 2010, portante il Codice dell’ordinamento militare, il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel primo semestre del 2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione e per la condanna delle amministrazioni resistenti a richiedere ed effettuare il VINCA nei poligoni interessati.

Giustizia amministrativa202400031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Calendario delle esercitazioni militari in Sardegna per il primo semestre 2024 e relativi atti esecutivi, incluso il decreto di approvazione, nonché domanda di condanna all’effettuazione della valutazione di incidenza ambientale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il calendario delle esercitazioni militari e gli atti connessi deducendo la violazione del principio di precauzione e l’eccesso di potere. In particolare, ha contestato l’autorizzazione delle attività addestrative in assenza di valutazione di incidenza ambientale, nonostante l’incidenza su siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, e ha lamentato l’omessa considerazione di alternative meno impattanti, quali la localizzazione delle esercitazioni in aree di demanio militare esterne ai siti protetti, nonché l’assenza di adeguate prescrizioni e di una spiegazione delle ragioni dell’impossibilità di delocalizzare, modificare o ridurre le attività maggiormente impattanti. Il Ministero della Difesa ha eccepito la nullità del ricorso, sostenendo che il calendario sarebbe stato approvato dal Comitato Paritetico Misto e non dal Ministro, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni all’effettuazione della valutazione di incidenza ambientale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure ambientali né l’eccezione relativa alla natura e impugnabilità dell’atto. Il calendario disciplinava esclusivamente le esercitazioni del primo semestre 2024 e il provvedimento aveva ormai cessato definitivamente di produrre effetti giuridici. L’eventuale annullamento non avrebbe potuto incidere su futuri calendari o su poteri amministrativi non ancora esercitati, poiché l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a tali poteri. L’interesse alla mera conoscenza della legittimità di un atto ormai inefficace non è sufficiente nel sistema di giurisdizione soggettiva. Anche la domanda di condanna all’esecuzione della valutazione di incidenza non è stata ritenuta idonea a mantenere l’interesse, risultando comunque la ricorrente priva di legittimazione autonoma rispetto a tale domanda. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 349/1986

    La ricorrente ha agito quale associazione ambientalista riconosciuta.

  • art. 322, comma 5, d.lgs. 66/2010

    È indicato quale fondamento normativo dell’approvazione del calendario delle esercitazioni militari.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Preclude al giudice di adottare statuizioni generali e astratte idonee a orientare il futuro esercizio del potere amministrativo, anche quando l’atto impugnato abbia effetti periodici o ciclici.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando l’atto amministrativo impugnato ha una durata temporalmente delimitata e ha definitivamente cessato di produrre effetti, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che residui un’utilità concreta e attuale derivante dalla decisione.
  • L’interesse alla mera verifica astratta della legittimità di un provvedimento ormai inefficace non è sufficiente a mantenere l’interesse alla decisione nel sistema di giurisdizione soggettiva.
  • L’eventuale effetto conformativo del giudicato può operare soltanto nell’ambito della vicenda amministrativa definita dall’atto impugnato e dei suoi seguiti; non può essere utilizzato per orientare l’esercizio futuro di poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • Il divieto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice amministrativo di formulare statuizioni generali e astratte dirette a condizionare futuri atti amministrativi, anche quando l’attività amministrativa sia esercitata ciclicamente.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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