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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34773/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. Una società di somministrazione di lavoro aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società utilizzatrice per un credito derivante da un contratto di somministrazione di lavoro a termine. Il Tribunale aveva ammesso il credito in via chirografaria, ma aveva negato il privilegio richiesto per una parte dell'importo, ritenendo non provata in modo analitico la quota riferibile agli oneri retributivi e previdenziali che, secondo la creditrice, sarebbero stati assistiti dal privilegio di legge. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di documenti asseritamente prodotti in sede di domanda di insinuazione al passivo (fatture, contratti di somministrazione, fogli presenza), sostenendo che essi consentivano di individuare le singole voci di credito privilegiate; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 93 l.fall., affermando che il ricorso per ammissione al passivo era completo e che il privilegio risultava dalla legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che non coglieva la ratio decidendi, poiché il Tribunale non aveva negato in astratto la documentazione, ma aveva ritenuto insufficiente quella effettivamente valutata in opposizione, dalla quale emergevano solo importi aggregati e non la necessaria distinzione delle voci rilevanti per il privilegio. Ha inoltre osservato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, gravava sull'opponente l'onere di indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti di cui intendeva avvalersi, anche eventualmente richiamando per relationem quelli già prodotti davanti al giudice delegato, oppure chiedendone l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 93 l.fall., perché il giudizio riguardava l'opposizione allo stato passivo e la norma pertinente era l'art. 99 l.fall., che richiede l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, a pena di decadenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato la documentazione prodotta e abbia tratto da essa una valutazione di insufficienza probatoria rispetto al credito privilegiato richiesto.

  • art. 93 l.fall.

    È norma richiamata dalla ricorrente per la domanda di insinuazione al passivo, ma non è la disposizione decisiva nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    l'indicazione specifica de mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il ricorso deve indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti, a pena di decadenza; l'opponente deve quindi chiarire i documenti richiamati, anche per relationem, o chiedere l'acquisizione di quelli già nel fascicolo della procedura.

  • art. 2751 bis n. 5 ter c.c.

    Il privilegio può riguardare solo la parte di credito effettivamente riferibile agli oneri retributivi e previdenziali addebitati all'utilizzatore, che devono essere provati in modo analitico.

  • art. 90 l.fall.

    È richiamato dalla Corte come possibile base per l'acquisizione o il ritiro della documentazione già presente nel fascicolo della procedura, anche nel contesto dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti sui quali fonda l'opposizione, non essendo sufficiente un richiamo generico alla documentazione già prodotta nella fase di verifica del passivo.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la documentazione prodotta e abbia semplicemente ritenuto che essa non consentisse di accertare con precisione il credito azionato o la sua componente privilegiata.
  • Il privilegio sul credito può essere riconosciuto solo nella misura in cui la parte privilegiata sia provata in modo analitico e distinguibile rispetto alle altre componenti del corrispettivo.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il richiamo alla disciplina della domanda di insinuazione non basta, se la censura non si confronta con la disciplina specifica dell'opposizione e con l'onere di specificazione dei documenti e delle prove imposto dall'art. 99 l.fall.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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