Cassazione Penale, Sentenza n. 6726/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava la seconda ordinanza della Corte di appello di Roma (02-02-2021) per vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte non aveva rispettato i rilievi della sentenza di annullamento precedente e non aveva verificato correttamente la sussistenza del dolo o della colpa grave della Trani. La ricorrente contestava che i fatti addebitati (essere rimasta all'esterno della tabaccheria, l'aver eventualmente agevolato la fuga del marito, la presenza di un coltello nell'auto, la frase rivolta al marito "Perché lo hai fatto?" e lo spostamento dell'auto) non fossero stati valutati con sufficiente rigore e circostanziatezza; si lamentava inoltre che la Corte avesse fondato il diniego di riparazione su mere congetture e non su elementi che dimostrassero il nesso causale tra la sua condotta e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte di appello perché non esaustiva e perché sovrapponeva la valutazione indiziaria (sussistenza di gravi indizi di colpevolezza) con la valutazione civilistica richiesta per la colpa grave ostativa all'indennizzo. La Corte ha evidenziato che molti elementi indicati dalla Corte territoriale (conoscenza del coltello, ruolo di "palo", comportamento nel corso dell'inseguimento e lo spostamento dell'auto) non sono stati adeguatamente circostanziati né collegati in modo chiaro al momento genetico dell'arresto. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento rinviato ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame conforme ai principi espressi dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sull'interrogatorio e alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte indica che, anche in considerazione della riforma operata dal d.lgs. n. 188/2021, il contributo dichiarativo dell'interessata va valutato con attenzione nel giudizio sulla colpa grave che può ostare alla riparazione
d.lgs. n. 188 del 2021
Richiamato come intervenuto a modificare l'art. 314 c.p.p.; la Corte dispone che la valutazione delle dichiarazioni vada compiuta anche alla luce di tale riforma
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013)
Principio secondo cui, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione autonoma (ex ente) e non riesaminare il merito penale, verificando se la condotta dell'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a dare causa alla misura
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022)
Conferma che integra colpa grave l'atteggiamento incauto dell'indagato che abbia inciso causalmente sull'adozione della misura cautelare, e che il giudice della riparazione deve confrontare la condotta dell'indagato con le ragioni esposte nell'ordinanza che ha disposto la misura
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve svolgere una valutazione autonoma (ex ente) degli elementi processuali, distinta dal giudizio penale, per accertare se la condotta dell'indagato abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare l'apparenza di responsabilità che ha determinato la misura cautelare
- La mera presenza di elementi sospetti (oggetti nell'auto, dichiarazioni contrastanti, comportamenti ambigui) non basta a escludere il diritto alla riparazione: occorre che tali elementi siano circostanziati e che sia dimostrato il nesso causale con l'adozione o il mantenimento della misura
- La valutazione della colpa grave deve concentrarsi soprattutto sulla situazione fattuale esistente al momento dell'arresto e sul contributo comportamentale e dichiarativo dell'interessato in quella fase; le spiegazioni rese successivamente vanno considerate ma non possono, senza adeguato nesso causale, sostituire la mancanza di elementi probatori originari
- Il giudice deve motivare in modo chiaro e puntuale come specifici fatti o dichiarazioni abbiano influito sulle ragioni che hanno portato all'adozione della misura cautelare; motivazioni generiche o basate su sospetti non reggono al controllo di cassazione
- Comportamenti emotivi o di protezione familiare (es. non abbandonare il coniuge, rivolgere un rimprovero) possono non essere automaticamente qualificati come partecipazione o agevolazione del reato, salvo che emerga con chiarezza che erano volti a favorire la commissione o la fuga
- In caso di carenze argomentative della Corte territoriale la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame, richiamando i criteri che devono guidare la valutazione sulla colpa grave
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