Sentenza n. 972/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Poggiardo n. 3 del 9.6.2021, comunicata l'11.6.2021; - del diniego del 9.6.2021, prot. n. 7610, del Comune di Poggiardo; - del preavviso di rigetto del 24.5.2021 del Comune di Poggiardo; - del Piano di recupero del centro antico; - della delibera C.C. 18.10.1985 n. 75; - del rapporto del Geom. Cossa del 19.5.2019; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia e ordinanza di demolizione relativa a un nuovo vano di circa 18 mq destinato a cucina, oltre agli atti urbanistici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di accertamento di conformità e la conseguente ordinanza di demolizione, sostenendo che l’area interessata, originariamente classificata dal Piano di Recupero del Centro Antico come zona di tipo B, avrebbe dovuto essere considerata pertinenza dell’immobile principale, classificato come zona di tipo C e suscettibile di ampliamento. Ha dedotto l’irragionevolezza della qualificazione dell’area come giardino storico, l’ammissibilità dell’intervento quale risanamento conservativo di un vano preesistente, nonché la possibilità di realizzare una cucina ai sensi delle NTA del piano. Ha inoltre contestato il diniego nella parte relativa alle opere interne, lamentando l’omessa valutazione autonoma di tali opere, l’assenza di istruttoria e motivazione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 e l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 anziché dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, ritenuto applicabile agli interventi in parziale difformità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifico che il Piano di Recupero del Centro Antico del 1985 non consentisse la realizzazione di nuove opere sul terreno acquistato dalla ricorrente; tale contrasto con la disciplina pianificatoria giustificava il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione. La funzione pertinenziale dell’opera rispetto all’immobile principale non può modificare le scelte urbanistiche, che perseguono interessi pubblici e restano insensibili alle vicende proprietarie delle aree. Il giudice ha escluso che si trattasse di semplice risanamento conservativo di un vano preesistente, rilevando che nelle osservazioni procedimentali la stessa ricorrente aveva descritto l’intervento come costruzione di un nuovo vano adiacente all’abitazione e che la relazione tecnica attestava l’aumento degli indici planovolumetrici. La previsione delle NTA relativa all’inserimento di servizi di cucina è stata interpretata nel senso di consentire l’allestimento di una cucina in vani preesistenti, senza nuova volumetria, non già la costruzione di un nuovo locale. Quanto alle opere interne, il progetto di sanatoria deve essere valutato unitariamente e non può essere artificiosamente frazionato in parti funzionali o strutturali, sicché il diniego complessivo era legittimamente motivato dal contrasto dell’intervento unitario con il piano. È stata comunque riconosciuta la possibilità di presentare una nuova istanza limitata alle opere interne, purché ne sia dimostrata l’autonomia funzionale rispetto al fabbricato destinato a cucina. Le spese sono state compensate, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’accertamento di conformità richiesto dalla ricorrente; la sanatoria è stata negata per contrasto dell’intervento con le prescrizioni del Piano di Recupero.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Indicato dall’ordinanza comunale quale base dell’ordine di demolizione; la sentenza non accoglie le contestazioni della ricorrente relative all’applicazione di tale disposizione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere che le opere costituissero interventi eseguiti in parziale difformità; la censura non incide sull’esito, fondato sul contrasto dell’intervento con la pianificazione.
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il ricorso è stato comunque rigettato.
Massime di principio
- Le prescrizioni urbanistiche e del piano di recupero perseguono interessi pubblici e non possono essere modificate o disapplicate in ragione delle vicende proprietarie o della funzione pertinenziale che il privato attribuisca all’area interessata.
- Un intervento non è qualificabile come risanamento conservativo quando, secondo la concreta descrizione dell’opera e la relazione tecnica, comporta la costruzione di un nuovo vano e un aumento degli indici planovolumetrici.
- La previsione urbanistica che consente l’inserimento di servizi di cucina nei fabbricati sottoposti a risanamento conservativo deve essere interpretata come riferita all’allestimento di una cucina in vani preesistenti, senza nuova volumetria; non può legittimare la costruzione di un nuovo locale.
- La domanda di sanatoria edilizia deve essere valutata unitariamente e non può essere parcellizzata in singole parti funzionali o elementi strutturali quando l’intervento, considerato nel suo complesso, è incompatibile con la disciplina urbanistica. È tuttavia possibile presentare una nuova istanza limitata a opere interne autonomamente funzionali rispetto alla parte non sanabile.
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