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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35317/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia trae origine da alcuni contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto unità immobiliari. I promissari acquirenti avevano agito ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo della proprietà, ma la controparte aveva opposto l’inadempimento degli acquirenti agli obblighi assunti nei preliminari: mancato versamento di somme collegate al prezzo e al costo di assegnazione delle aree comunali, mancato accollo del mutuo gravante sugli immobili e mancato pagamento degli interessi di preammortamento. Dopo una lunga sequenza processuale, culminata in una sentenza di cassazione che aveva ritenuto inammissibili o infondate le critiche alla decisione di rinvio, gli acquirenti hanno proposto revocazione della sentenza di cassazione deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 391-bis c.p.c. In sintesi, sostengono che la Corte avrebbe erroneamente recepito l’idea di una incertezza sugli importi corrisposti e dovuti, mentre tali importi sarebbero stati sempre quantificati e non contestati; inoltre contestano il passaggio della motivazione relativo alle rate di mutuo, sostenendo che la Corte avrebbe riportato in modo inesatto la statuizione di merito e che, in ogni caso, dagli atti emergerebbe che non vi era alcun mutuo effettivamente a carico degli acquirenti o che l’accollo era previsto solo al definitivo. Richiamano anche, in via ulteriore, la questione dei vizi degli immobili, ma senza che la sentenza di cassazione impugnata avesse adottato statuizioni su tale punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che i dedotti errori non integrassero un errore revocatorio autonomo della sola sentenza di cassazione, poiché, se esistenti, riguarderebbero la precedente decisione di merito del giudice di rinvio e avrebbero dovuto essere fatti valere con revocazione contro quest’ultima. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva compiuto una valutazione di merito sindacabile, ma aveva soltanto giudicato non decisivi i motivi di ricorso e qualificato come accertamenti di fatto insindacabili le ragioni poste dal giudice di rinvio a base del rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. Infine, ha escluso che il supposto scambio tra "omesso" e "smesso" di pagare le rate del mutuo potesse integrare un errore decisivo e ha rilevato che le doglianze sui vizi degli immobili erano ultronee perché la sentenza impugnata non conteneva statuizioni sul punto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    invocato come base della domanda di esecuzione specifica del preliminare di compravendita; la domanda è stata negata per difetto di prova dell’adempimento degli obblighi dei promissari acquirenti.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che l’errore deve essere autonomo, evidente, decisivo e riferito agli atti interni del giudizio di cassazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti, tra cui l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ritiene che il fatto dedotto non sia decisivo e comunque non idoneo a scardinare la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1,

    richiamato solo nel dispositivo finale, ma il testo fornito si interrompe prima di indicare il riferimento completo; non è possibile determinare con certezza il contenuto integrale della norma richiamata.

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a sorreggere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare unicamente gli atti interni del giudizio di legittimità e deve incidere in modo autonomo sulla decisione impugnata; se l’errore attiene invece alla sentenza di merito, il rimedio è la revocazione contro quella sentenza, non contro la decisione di cassazione che l’abbia semplicemente confermata.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira, in realtà, a rimettere in discussione valutazioni di merito, apprezzamenti probatori o la ritenuta non decisività di un fatto: tali profili esulano dall’errore percettivo e non possono essere corretti con la revocazione.
  • Nel giudizio di revocazione della sentenza di cassazione, il mero dissenso rispetto alla valutazione dell’ammissibilità o della decisività di un motivo non integra errore di fatto, perché attiene all’attività interpretativa e valutativa del giudice di legittimità.
  • La domanda ex art. 2932 c.c. può essere rigettata se il promissario acquirente non dimostri in modo puntuale i pagamenti eseguiti e il residuo prezzo dovuto, specie quando una parte del corrispettivo sia collegata all’accollo di un mutuo e non sia chiaro l’importo residuo o la ripartizione tra i diversi acquirenti.
  • Le censure sui vizi dell’immobile sono inammissibili o ultronee se la decisione impugnata non contiene alcuna statuizione su tale capo, perché la revocazione non può estendersi a questioni non coperte dalla motivazione oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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