Sentenza del 31/10/2017 n. 25910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività del ricorso proposto dalla società contro le cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2000 e 2001, parzialmente ridotte dai giudici di merito in considerazione di definizioni agevolate e condoni. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il ricorso fosse tardivo, poiché le cartelle erano state regolarmente notificate il 7 aprile 2006 mediante consegna a D.M.A., presente presso la sede della società e qualificatasi come addetta alla ricezione della posta. La società contestava la validità della notifica e sosteneva inoltre l’efficacia del condono nonostante eventuali mancati versamenti rateali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la notificazione delle cartelle. La qualità di persona addetta alla ricezione degli atti si presume, salvo prova contraria, quando tale qualifica risulta dalla relata e il consegnatario è presente presso la sede della società. La mera assenza di un rapporto di lavoro formale non è stata ritenuta sufficiente a superare tale presunzione. Di conseguenza, il ricorso originario della società, presentato il 6 novembre 2006, è stato considerato tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio perché il ricorso non poteva essere proposto; le ulteriori questioni sul condono sono rimaste assorbite. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato, il ricorso del Ministro dichiarato inammissibile e il controricorso di Equitalia dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina la notificazione degli atti tributari, applicando, per il contesto della consegna presso la sede del destinatario, i principi della notificazione prevista dall’art. 139 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 139, comma 2
La consegna dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda può rendere valida la notificazione. La qualità del consegnatario risultante dalla relata è assistita da una presunzione relativa, superabile dal destinatario con prova contraria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Consente al giudice tributario d’appello di disporre nuove prove ritenute necessarie per la decisione. La produzione in appello della relata di notifica è stata ritenuta ammissibile perché essenziale per verificare la regolarità della notificazione e la tempestività del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
È stato invocato dalla società con riferimento ai termini per la produzione documentale, ma la relativa censura è rimasta assorbita o comunque non ha impedito l’acquisizione della relata ritenuta necessaria dal giudice d’appello.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Riguarda la definizione agevolata di debiti tributari mediante versamenti. Le questioni sull’effetto dei mancati pagamenti rateali non sono state esaminate nel merito, perché il ricorso della società è stato dichiarato tardivo.
Massime di principio
- Quando una cartella o un atto tributario viene consegnato presso la sede della società a una persona che si qualifica come addetta alla ricezione, tale qualifica è normalmente presunta valida sulla base della relata di notifica.
- Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente dimostrare che il consegnatario non fosse un dipendente: occorre provare l’inesistenza di qualsiasi rapporto con la società o la presenza meramente occasionale presso la sede.
- Il termine per impugnare l’atto decorre dalla notificazione validamente eseguita; una contestazione tardiva comporta l’inammissibilità del ricorso e impedisce al giudice di esaminare questioni sostanziali, come condoni o definizioni agevolate.
- La relata di notifica può essere acquisita in appello quando è indispensabile per verificare la regolarità della notificazione e quindi la tempestività del ricorso.
- Le questioni relative all’efficacia di un condono, inclusi eventuali mancati versamenti rateali, possono diventare irrilevanti se il ricorso contro le cartelle è stato proposto oltre il termine previsto.
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