Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11021/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo in cui il tribunale aveva imposto il deposito di una somma per le spese della procedura. La società in concordato aveva chiesto di essere autorizzata a contrarre con la ricorrente un finanziamento prededucibile per reperire tale somma; la ricorrente aveva poi materialmente consegnato assegni per complessivi euro 200.000. Dopo la declaratoria di fallimento della società, la questione è divenuta se quel finanziamento fosse validamente perfezionato e se, in mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato, la somma potesse restare nella procedura o dovesse essere restituita, ovvero se il credito della finanziatrice potesse essere riconosciuto come prededucibile. La ricorrente ha censurato il decreto della Corte d’appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 167 e 182 quinquies l.fall., sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina speciale dei finanziamenti interinali ex art. 182 quinquies; 2) violazione dell’art. 167, comma 2, l.fall. e degli artt. 38 e 39 c.p.c., assumendo che la richiesta di autorizzazione rivolta al tribunale anziché al giudice delegato non fosse decisiva e che il tribunale avrebbe dovuto rimettere la domanda al giudice competente; 3) violazione degli artt. 1813 e 1814 c.c. e degli artt. 167 e 172 l.fall., sostenendo che il mutuo non si fosse perfezionato perché le somme non erano entrate nella disponibilità della fallita e perché mancava l’autorizzazione necessaria; 4) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., per contestare l’interpretazione della volontà negoziale e invocare buona fede e affidamento. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali censure, ritenendo che, sopravvenuto il fallimento della società nel corso del giudizio, le domande con cui si mirava ad accertare l’insussistenza o inefficacia del mutuo, a ottenere la restituzione delle somme o a far riconoscere la prededuzione del credito, fossero soggette alla competenza esclusiva del giudice delegato e quindi improcedibili nel giudizio ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, sopravvenuto il fallimento della società nel corso del giudizio di reclamo, le domande proposte dalla finanziatrice avessero ad oggetto un credito nei confronti del fallimento e fossero quindi devolute alla verifica del passivo davanti al giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.fall. Ne è derivata la declaratoria officiosa di improcedibilità del giudizio di merito, qualificata come questione di rito e non di mera competenza. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva proseguire. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione; ha escluso altresì l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 2, n. 4, l.fall.

    richiamato come base del deposito delle somme per le spese della procedura di concordato

  • art. 167 l.fall.

    invocato come norma sulla preventiva autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione nella fase successiva all’ammissione al concordato; la Corte d’appello lo aveva ritenuto applicabile in luogo dell’art. 182 quinquies

  • art. 172 l.fall.

    richiamato nel terzo motivo insieme alle norme civilistiche sul mutuo

  • art. 173 l.fall.

    richiamato in relazione all’iter di revoca dell’ammissione al concordato per mancato deposito integrale delle somme

  • art. 182 quinquies l.fall.

    richiamato come norma speciale sui finanziamenti interinali in pendenza di concordato; la ricorrente sosteneva dovesse prevalere sull’art. 167 l.fall.

  • artt. 52 e 93 l.fall.

    la Corte li assume come norme che devolvono al giudice delegato l’accertamento dei crediti verso il fallimento, con conseguente improcedibilità delle azioni introdotte nel rito ordinario

  • art. 1813 c.c.

    richiamato nel motivo sul perfezionamento del mutuo, definito come contratto con consegna di una somma di denaro

  • art. 1814 c.c.

    richiamato per sostenere che il mutuo presuppone il passaggio della disponibilità della somma al mutuatario

  • artt. 38 e 39 c.p.c.

    richiamati in relazione alla competenza del giudice adito; la Corte di cassazione qualifica la questione, in realtà, come attinente al rito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per l’interpretazione secondo buona fede

  • art. 1371 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo residuale e secondo equità

  • art. 382, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    fondamento della cassazione senza rinvio per causa che non poteva proseguire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo per il contributo unificato in ragione dell’esito del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l’impugnazione

Massime di principio

  • Le domande dirette ad accertare un credito nei confronti di un soggetto fallito, o a ottenere effetti patrimoniali comunque incidenti sul passivo fallimentare, non possono essere coltivate nel giudizio ordinario di cognizione ma devono essere fatte valere nel concorso davanti al giudice delegato.
  • Quando il fallimento sopravviene nel corso del giudizio, la questione non è mera incompetenza, ma improcedibilità della domanda per mutamento del rito imposto dalla legge concorsuale; tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto fallimento comporta la cassazione senza rinvio della decisione di merito, perché il giudizio non può proseguire in quella sede.
  • La verifica circa il perfezionamento di un finanziamento o di un mutuo resta assorbita, se la pretesa azionata è ormai soggetta alla disciplina concorsuale e alla verifica del passivo.
  • In presenza di un fallimento sopravvenuto, l’eventuale domanda di riconoscimento della prededuzione del credito rientra anch’essa nel perimetro dell’accertamento concorsuale e non può essere decisa nel giudizio ordinario.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.