Cassazione Civile, Ordinanza n. 11021/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo in cui il tribunale aveva imposto il deposito di una somma per le spese della procedura. La società in concordato aveva chiesto di essere autorizzata a contrarre con la ricorrente un finanziamento prededucibile per reperire tale somma; la ricorrente aveva poi materialmente consegnato assegni per complessivi euro 200.000. Dopo la declaratoria di fallimento della società, la questione è divenuta se quel finanziamento fosse validamente perfezionato e se, in mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato, la somma potesse restare nella procedura o dovesse essere restituita, ovvero se il credito della finanziatrice potesse essere riconosciuto come prededucibile. La ricorrente ha censurato il decreto della Corte d’appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 167 e 182 quinquies l.fall., sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina speciale dei finanziamenti interinali ex art. 182 quinquies; 2) violazione dell’art. 167, comma 2, l.fall. e degli artt. 38 e 39 c.p.c., assumendo che la richiesta di autorizzazione rivolta al tribunale anziché al giudice delegato non fosse decisiva e che il tribunale avrebbe dovuto rimettere la domanda al giudice competente; 3) violazione degli artt. 1813 e 1814 c.c. e degli artt. 167 e 172 l.fall., sostenendo che il mutuo non si fosse perfezionato perché le somme non erano entrate nella disponibilità della fallita e perché mancava l’autorizzazione necessaria; 4) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., per contestare l’interpretazione della volontà negoziale e invocare buona fede e affidamento. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali censure, ritenendo che, sopravvenuto il fallimento della società nel corso del giudizio, le domande con cui si mirava ad accertare l’insussistenza o inefficacia del mutuo, a ottenere la restituzione delle somme o a far riconoscere la prededuzione del credito, fossero soggette alla competenza esclusiva del giudice delegato e quindi improcedibili nel giudizio ordinario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, sopravvenuto il fallimento della società nel corso del giudizio di reclamo, le domande proposte dalla finanziatrice avessero ad oggetto un credito nei confronti del fallimento e fossero quindi devolute alla verifica del passivo davanti al giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.fall. Ne è derivata la declaratoria officiosa di improcedibilità del giudizio di merito, qualificata come questione di rito e non di mera competenza. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva proseguire. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione; ha escluso altresì l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 163, comma 2, n. 4, l.fall.
richiamato come base del deposito delle somme per le spese della procedura di concordato
art. 167 l.fall.
invocato come norma sulla preventiva autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione nella fase successiva all’ammissione al concordato; la Corte d’appello lo aveva ritenuto applicabile in luogo dell’art. 182 quinquies
art. 172 l.fall.
richiamato nel terzo motivo insieme alle norme civilistiche sul mutuo
art. 173 l.fall.
richiamato in relazione all’iter di revoca dell’ammissione al concordato per mancato deposito integrale delle somme
art. 182 quinquies l.fall.
richiamato come norma speciale sui finanziamenti interinali in pendenza di concordato; la ricorrente sosteneva dovesse prevalere sull’art. 167 l.fall.
artt. 52 e 93 l.fall.
la Corte li assume come norme che devolvono al giudice delegato l’accertamento dei crediti verso il fallimento, con conseguente improcedibilità delle azioni introdotte nel rito ordinario
art. 1813 c.c.
richiamato nel motivo sul perfezionamento del mutuo, definito come contratto con consegna di una somma di denaro
art. 1814 c.c.
richiamato per sostenere che il mutuo presuppone il passaggio della disponibilità della somma al mutuatario
artt. 38 e 39 c.p.c.
richiamati in relazione alla competenza del giudice adito; la Corte di cassazione qualifica la questione, in realtà, come attinente al rito
art. 1362 c.c.
richiamato per l’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti
art. 1363 c.c.
richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
art. 1366 c.c.
richiamato per l’interpretazione secondo buona fede
art. 1371 c.c.
richiamato come criterio interpretativo residuale e secondo equità
art. 382, comma 3, seconda parte, c.p.c.
fondamento della cassazione senza rinvio per causa che non poteva proseguire
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo per il contributo unificato in ragione dell’esito del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l’impugnazione
Massime di principio
- Le domande dirette ad accertare un credito nei confronti di un soggetto fallito, o a ottenere effetti patrimoniali comunque incidenti sul passivo fallimentare, non possono essere coltivate nel giudizio ordinario di cognizione ma devono essere fatte valere nel concorso davanti al giudice delegato.
- Quando il fallimento sopravviene nel corso del giudizio, la questione non è mera incompetenza, ma improcedibilità della domanda per mutamento del rito imposto dalla legge concorsuale; tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto fallimento comporta la cassazione senza rinvio della decisione di merito, perché il giudizio non può proseguire in quella sede.
- La verifica circa il perfezionamento di un finanziamento o di un mutuo resta assorbita, se la pretesa azionata è ormai soggetta alla disciplina concorsuale e alla verifica del passivo.
- In presenza di un fallimento sopravvenuto, l’eventuale domanda di riconoscimento della prededuzione del credito rientra anch’essa nel perimetro dell’accertamento concorsuale e non può essere decisa nel giudizio ordinario.
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