Sentenza n. 146/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, resa tra le parti, n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che vietava la prosecuzione dell'attività di autorimessa e ordinava lo sgombero delle aree occupate
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato l'atto comunale di archiviazione della richiesta di cambio di destinazione d'uso, ma aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività e di sgombero. Con il primo motivo ha dedotto error in iudicando, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 481/2001, erronea applicazione del d.lgs. n. 114/1998, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e travisamento, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 3 l.r. n. 7/2019, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che l'attività autorizzata era il noleggio di veicoli senza conducente, non l'attività commerciale di autorimessa, e che la mera presenza di veicoli parcheggiati all'aperto non dimostrava l'esercizio di un'attività di custodia a pagamento. Ha inoltre dedotto che il d.P.R. n. 481/2001 e il d.P.R. n. 151/2011 disciplinavano rispettivamente il noleggio senza conducente e la prevenzione incendi, non costituendo la base normativa per qualificare come autorimessa l'attività svolta. Il terreno era uno spiazzo privo di opere edilizie, servizi e locali annessi; la richiesta di cambio di destinazione d'uso era stata presentata dopo il sopralluogo e riguardava una rimessa privata senza accesso al pubblico, non un'attività commerciale di autorimessa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, come recepiti dagli artt. 9 e 13 l.r. n. 7/2019, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria, sostenendo che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto chiarire la natura dell'attività e condurre a una diversa decisione. Ha contestato anche il rilievo attribuito alla richiesta di accertamento di conformità presentata dai proprietari del terreno e il richiamo a precedenti provvedimenti edilizi annullati in sede giurisdizionale.
La decisione
Il CGARS ha accolto entrambi i motivi e riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa all'ordinanza comunale. Ha rilevato che il d.P.R. n. 481/2001 disciplina il noleggio di veicoli senza conducente, attività per la quale l'appellante risultava autorizzato, mentre dagli atti non emergeva un accertamento comunale concreto dell'esercizio di un'attività di autorimessa. Il verbale della Polizia municipale si limitava a constatare la presenza di 25 autovetture e 5 furgoni e l'assenza della documentazione richiesta, senza dimostrare che i veicoli fossero custoditi professionalmente dietro corrispettivo. La mera sosta o il ricovero a cielo aperto dei mezzi non equivale all'esercizio di un'attività commerciale di rimessa, che presuppone la gestione imprenditoriale di spazi appositamente adibiti e attrezzati per la custodia temporanea di veicoli verso compenso. Neppure la successiva richiesta di cambio di destinazione d'uso, riferita a una rimessa privata senza accesso al pubblico, dimostrava l'esercizio dell'attività commerciale contestata. L'ordinanza era quindi fondata su un presupposto fattuale non adeguatamente accertato e motivato. Il giudice ha inoltre ritenuto fondata la censura procedimentale: l'omessa comunicazione di avvio aveva inciso concretamente sulla decisione, perché la partecipazione dell'interessato avrebbe potuto fornire elementi utili sulla natura dell'attività e imporre all'amministrazione una motivazione specifica sugli elementi posti a fondamento della contestata autorimessa. L'ordinanza del 20 maggio 2024 è stata annullata. Il Comune di Cinisi è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
Disciplina l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, soggetta a denuncia di inizio attività da presentare al Comune competente; non dimostra di per sé l'esercizio di un'attività di autorimessa.
d.P.R. 18 dicembre 2001, n. 480, art. 1
l’esercizio delle attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990
L'attività di rimessa di veicoli è distinta dal noleggio senza conducente e presuppone una specifica attività di custodia imprenditoriale, anche in spazi all'aperto, svolta dietro corrispettivo.
d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
È stato richiamato nella vicenda con riguardo alla prevenzione incendi, ma non fornisce la prova dell'effettivo esercizio dell'attività commerciale di autorimessa.
art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato ... è sostituito da una segnalazione dell'interessato
Prevede il regime della SCIA per le attività il cui esercizio dipende dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, nei limiti indicati dalla disposizione.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento era necessaria perché l'apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sull'accertamento della natura dell'attività e sull'esito del procedimento.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato dedotto dall'appellante, ma la decisione accoglie specificamente la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'ordinanza è stata ritenuta illegittima anche perché non adeguatamente motivata sui presupposti fattuali dell'esercizio dell'attività di autorimessa.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
Massime di principio
- La mera presenza o il parcheggio di veicoli su un'area privata, anche se numerosi e stabilmente ricoverati, non dimostra di per sé l'esercizio commerciale di un'attività di autorimessa: occorre accertare la gestione imprenditoriale di spazi appositamente destinati e attrezzati alla custodia temporanea dei veicoli dietro corrispettivo.
- L'attività di noleggio di veicoli senza conducente e l'attività di rimessa di veicoli sono attività amministrativamente distinte; il titolo abilitativo relativo alla prima non prova l'esercizio della seconda, né la contestazione della carenza dei requisiti per una può fondarsi su un accertamento riferito soltanto all'altra.
- Un provvedimento che vieta la prosecuzione di un'attività deve indicare e dimostrare in modo concreto i fatti costitutivi dell'attività asseritamente esercitata abusivamente; la mera assenza di documentazione o la presenza di veicoli non sostituiscono l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività contestata.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è un adempimento meramente formale quando la partecipazione dell'interessato può incidere sull'accertamento dei fatti e sull'esito del procedimento; la sua omissione determina l'illegittimità del provvedimento se il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili e condurre a una diversa determinazione.
- La richiesta di destinare un'area a rimessa privata senza accesso al pubblico non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, l'esercizio di un'attività commerciale di autorimessa aperta al pubblico.
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