Cassazione Penale, Sentenza n. 23872/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione, capo C) e bancarotta fraudolenta documentale (capo A). La Cassazione aveva precedentemente annullato la sentenza di appello perché mancava adeguata prova sia dell'elemento oggettivo che soggettivo della distrazione (incertezza sull'oggetto e sull'ammontare delle somme distratte e sul dolo concorsuale del liquidatore) e del dolo specifico nella bancarotta documentale. In sede di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente valutato le prove: ha ritenuto che Strada, nominato liquidatore, avesse fornito a Vezzola le credenziali per operare su un conto collegato alla società e avesse consapevolmente tollerato per quattro anni la gestione parallela con prelievi non giustificati; ha quantificato la distrazione in almeno Euro 133.200,00 (30% del margine utile pari a Euro 75.600,00 + compenso di Vezzola non inferiore a Euro 57.600,00) e ha ritenuto il dolo specifico per la bancarotta documentale in ragione dell'omessa tenuta e della mancata produzione di scritture, idonee a pregiudicare i creditori e impedire la ricostruzione della gestione.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha colmato i vizi motivazionali indicati nella sentenza rescindente, motivando in modo congruo il concorso colposo e volontario di Strada nella distrazione e il dolo specifico nella bancarotta documentale. È stata confermata la quantificazione della distrazione in Euro 133.200,00 e la valutazione negativa sulle attenuanti: esclusa l'attenuante di particolare tenuità del danno patrimoniale in relazione al passivo fallimentare complessivo (circa Euro 950.000,00) e negate le attenuanti generiche per i precedenti penali e la posizione professionale dell'imputato. Di fatto resta confermata la condanna inflitta in sede di merito (pena principale di anni 2 e mesi 4 di reclusione, con le pene accessorie fallimentari per la medesima durata, come computate dal giudice di merito a seguito del rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 628 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla critica sulla mancata applicazione del principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto che l'art. 628 non sia stato violato perché la motivazione integrativa resa in sede di rinvio ha affrontato e risolto i profili indicati.
art. 219, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 247 (legge fall.)
La circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale va valutata in relazione alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori; la Corte ha escluso l'attenuante ritenendo che l'importo distratto (Euro 133.200,00) non fosse minimale rispetto al passivo complessivo (circa Euro 950.000,00).
art. 2489 cod. civ.
Richiama i doveri del liquidatore: la Corte ha ritenuto che Strada, quale liquidatore, fosse tenuto alla regolare gestione e alla tenuta delle scritture e che abbia omesso tali obblighi, concorrendo così al reato.
art. 2392 cod. civ.
Richiamato rispetto alla responsabilità degli amministratori: la Corte ha usato la norma per sottolineare gli obblighi e le posizioni di garanzia gravanti sul liquidatore, la cui violazione è stata valutata come comportamento attivo e non meramente negligente.
art. 2490 cod. civ.
Richiama adempimenti specifici del liquidatore (es. bilancio di liquidazione); la Corte ha osservato l'assenza di tali adempimenti come indice della volontà di occultare la gestione e pregiudicare i creditori, contribuendo alla qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale.
Giurisprudenza di legittimità (sezioni citate, principi consolidati)
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali l'appropriazione da parte di amministratori di somme sociali non giustificate integra bancarotta per distrazione e che la sottrazione/omessa tenuta/distruzione delle scritture contabili equivalgono ai fini della bancarotta documentale se dimostrano la volontà di impedire la ricostruzione della gestione e il pregiudizio ai creditori.
Massime di principio
- Il liquidatore che consente a terzi (anche amministratori di fatto) di operare sul conto della società in liquidazione, fornendo accesso e non intervenendo nonostante evidenti prelievi, può essere ritenuto corresponsabile per bancarotta fraudolenta per distrazione se emerge la volontà o il contributo consapevole alla sottrazione di risorse.
- Pagamenti a favore dell'amministratore (compensi autoattribuiti) possono costituire distrazione e non bancarotta preferenziale quando non sono giustificati da documentazione o elementi oggettivi che ne attestino la legittimità; la relazione organica amministratore-società rende necessario un accertamento rigoroso della loro natura.
- L'omessa tenuta, la sottrazione o la mancata consegna delle scritture contabili in periodo di liquidazione integra bancarotta fraudolenta documentale se il fatto è idoneo e finalizzato a pregiudicare i creditori e a impedire la ricostruzione della gestione aziendale.
- La quantificazione del danno distrattivo può essere fondata su valutazioni percentuali prudenziali del margine di utile e su ammontari specifici accertati (es. compensi), purché la motivazione colleghi le stime agli elementi istruttori (rendiconti del curatore, estratti conto, dichiarazioni).
- L'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale va valutata in rapporto alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori; importi apparentemente modesti possono non essere considerati tenui se la massa attiva risulta praticamente azzerata.
- Pregressi precedenti penali e la qualifica professionale (es. commercialista) aggravano la valutazione del dolo e rendono meno probabile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la differenza tra negligenza e condotta attiva intenzionale è decisiva.
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