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Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede prossima alla residenza del nucleo familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presentata per ricongiungersi alla moglie lavoratrice e alla figlia neonata. Ha dedotto la violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e del diritto della minore alla presenza di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Secondo il ricorrente, il dissenso dell’amministrazione avrebbe dovuto essere giustificato da circostanze eccezionali, non ricorrenti nel caso concreto, poiché egli era un carabiniere semplice privo di particolari professionalità o specializzazioni e presso la sede richiesta vi era un parere favorevole del Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza. È stata inoltre contestata la valutazione del Comando Generale, ritenuta distante dalla situazione organizzativa locale, circa l’indispensabilità della presenza del militare nella sede di servizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, per effetto dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, applicabile alle Forze di polizia e al Ministero della Difesa, il diniego dell’assegnazione temporanea può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio; non è quindi necessario dimostrare circostanze eccezionali nel senso più rigoroso previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Tuttavia, le ragioni addotte devono essere effettive, specifiche e verificabili, non potendo consistere nella mera scopertura numerica contenuta e fronteggiabile mediante riorganizzazione del servizio. Nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla grave carenza di organico della Stazione di servizio e del Comando Regione Carabinieri Forestali Calabria, anche considerando l’assetto organizzativo nel tempo e l’assenza di assegnazione di altro personale. La scopertura nel ruolo Appuntati/Carabinieri presso la Stazione era pari al 66,6% e, in relazione alla peculiarità del ruolo di carabiniere forestale, giustificava la prevalenza delle esigenze di funzionalità del presidio sull’interesse al ricongiungimento familiare. Il parere favorevole dell’articolazione territoriale non è stato ritenuto idoneo a superare la valutazione complessiva dell’amministrazione. Le spese sono state compensate, tenuto conto della limitata attività processuale successiva alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda»

    La disposizione tutela l’assegnazione temporanea del genitore di minore di tre anni, subordinandola alla disponibilità del posto e all’assenso delle amministrazioni; il dissenso deve essere motivato. Per le Forze di polizia e il Ministero della Difesa, la severità del requisito motivazionale è modulata dalla disciplina speciale dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.

  • art. 45, comma 31-bis d.lgs. 95/2017

    «il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio»

    Per le Forze di polizia e il Ministero della Difesa il diniego dell’assegnazione temporanea è consentito in presenza di esigenze organiche o di servizio motivate; tali esigenze non devono necessariamente avere carattere eccezionale, ma devono essere effettive e non ridursi alla mera scopertura numerica contenuta.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia e del Ministero della Difesa, il diniego dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio, senza che sia necessario dimostrare circostanze eccezionali in senso rigoroso.
  • Le esigenze organiche o di servizio devono essere effettive, specificamente rappresentate e concretamente riferibili alla funzionalità dell’ufficio o del presidio; la mera scopertura numerica, se contenuta e fronteggiabile mediante ordinari strumenti di riorganizzazione, non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego.
  • Nella valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea, l’amministrazione può considerare esigenze organizzative anche non direttamente connesse all’insostituibilità delle mansioni o a particolari specializzazioni del richiedente, purché tali esigenze incidano concretamente sulla funzionalità del servizio.
  • Una grave carenza di organico, valutata anche in prospettiva dell’assetto organizzativo futuro e dell’assenza di personale sostitutivo, può rendere recessivo l’interesse al ricongiungimento familiare e legittimare il diniego dell’assegnazione temporanea.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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