Cassazione Civile, Ordinanza n. 20179/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società aveva ottenuto l'omologazione di un concordato preventivo fondato su continuità aziendale indiretta e sulla vendita del compendio aziendale a una società terza, con apporto di finanza esterna. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto reclamo contro l'omologazione e la Corte d'appello aveva revocato il decreto, ritenendo non superabili i dubbi sulla fattibilità del piano, sulla reale terzietà della società acquirente/finanziatrice, su un possibile disegno distrattivo e sulla convenienza della proposta per i creditori erariali, anche in relazione al cram down fiscale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e di varie disposizioni della legge fallimentare (artt. 160, 161, 162, 180, 182-ter, 186-bis l.fall.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rivalutato il materiale probatorio, mal interpretato la documentazione e sovrapposto valutazioni di merito circa la fattibilità economica, la solvibilità della cessionaria e la convenienza del piano per l'erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, della documentazione e della fattibilità economica del concordato, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, le censure non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché contestavano singoli passaggi difensivi dell'Agenzia delle Entrate anziché le autonome ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento della revoca dell'omologazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183 l.fall.
Norma richiamata come base del reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.
art. 161, comma 2, l.fall.
Richiamato con riferimento alla documentazione da depositare a corredo della domanda di concordato.
art. 172 l.fall.
Richiamato in relazione alla relazione dei commissari giudiziali.
art. 163-bis l.fall.
Richiamato per la vendita competitiva del compendio aziendale.
art. 182-ter l.fall.
Richiamato per l'omologazione del concordato con falcidia dei crediti tributari e il superamento del voto contrario del fisco (cram down fiscale).
art. 180 l.fall.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità della decisione di omologazione/revoca.
art. 160 l.fall.
Richiamato nei motivi di ricorso con riguardo ai presupposti e al contenuto della proposta concordataria.
art. 162 l.fall.
Richiamato nei motivi di ricorso con riguardo all'ammissibilità della proposta di concordato.
art. 186-bis l.fall.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al concordato con continuità aziendale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere della prova sulla mancata terzietà della società finanziatrice/acquirente e sul preteso disegno distrattivo.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base decisionale prove non introdotte dalle parti, non quando si censura la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla diversa forza persuasiva attribuita alle prove è inammissibile perché attiene alla valutazione del merito, non a una violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifiche e intelligibili argomentazioni; non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non contiene una critica puntuale alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato per l'inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per chiedere un nuovo esame del fatto o della prova; è necessario indicare in modo specifico e intelligibile quale regola di diritto sia stata realmente violata e in che modo la sentenza se ne sia discostata.
- Le censure ex art. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore a prove legali in modo contrario alla loro disciplina; non è invece deducibile la mera contestazione del peso probatorio attribuito agli elementi acquisiti.
- In sede di legittimità il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che replicano alle difese della controparte senza aggredire le autonome ragioni poste a fondamento della decisione.
- Nelle controversie sul concordato preventivo con continuità o con finanza esterna, la valutazione sulla fattibilità economica, sulla solvibilità del terzo finanziatore e sulla convenienza della proposta integra apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- Il giudizio di ammissibilità del concordato e quello sul cram down fiscale non possono essere trasformati, in cassazione, in un nuovo scrutinio della documentazione aziendale e delle valutazioni prognostiche compiute dal giudice di merito.
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