Cassazione Civile, Ordinanza n. 14750/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore, munito di titoli cambiari, aveva avviato un'espropriazione presso terzi pignorando crediti del debitore verso più terzi (tra cui una banca e varie società). Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che era stata accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello, con declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali del creditore. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio e come questione pregiudiziale il difetto di integrità del contraddittorio: nel giudizio di opposizione relativo a un'espropriazione presso terzi non avevano partecipato i terzi pignorati, che sono litisconsorti necessari. La mancanza di tali parti nel giudizio di merito ha reso nullo l'intero processo, imponendo l'annullamento delle decisioni di merito e la rimessione al primo giudice.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo officioso sul difetto di litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Sondrio, quale giudice di primo grado e in diversa composizione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che nel nuovo giudizio potrà essere valutata l'eventuale incidenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
disciplina l'espropriazione presso terzi, procedimento nel cui ambito sorge il litisconsorzio necessario del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive.
art. 615 c.p.c.
regola l'opposizione all'esecuzione proposta nel corso del processo esecutivo.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
art. 354 c.p.c.
richiamato in via generale sul potere del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice in presenza di violazione del litisconsorzio necessario.
art. 383 c.p.c.
base della cassazione con rinvio al primo giudice per nullità processuale derivante da difetto di integrità del contraddittorio.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alla fase del processo.
- Il difetto di partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione delle decisioni di merito e rinvio al giudice di primo grado.
- Quando il giudice di appello non rileva la violazione del contraddittorio necessario e non rimette la causa al primo giudice, il vizio si estende all'intero giudizio e può essere fatto valere in cassazione anche d'ufficio.
- Nell'opposizione all'esecuzione in materia di pignoramento presso terzi, la necessità del contraddittorio integro prevale sull'esame dei motivi di merito del ricorso, che restano assorbiti.
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