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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21918/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in appello la decisione di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di iscrizione ipotecaria. La CTR aveva dichiarato l’appello inammissibile ritenendo che non contenesse "specifiche censure" alla sentenza impugnata, ma fosse una mera riproposizione delle eccezioni già svolte contro l’atto amministrativo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 anche sotto il profilo motivazionale, sostenendo di avere invece formulato doglianze specifiche, in quanto aveva contestato la decisione di primo grado affermando che essa non era aderente alla realtà e che l’atto impugnato era integro e completo in ogni sua parte sin dal primo giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 richiede l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, requisito che nel caso di specie risultava soddisfatto dal contenuto dell’atto di appello, come riprodotto nel ricorso per cassazione. Ne è derivato che la declaratoria di inammissibilità resa dalla CTR era in contrasto con la norma processuale e sorretta da una motivazione scollegata dalla concreta realtà processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    L’appello tributario è inammissibile solo se privo di motivi specifici; una censura che contesti la decisione di primo grado in modo puntuale soddisfa il requisito di specificità, anche se ripropone doglianze già svolte contro l’atto impugnato.

  • legge 31 agosto 2022, n. 130

    È richiamata come fonte delle modifiche dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, ma la Corte precisa che la regola applicata era già prevista nella versione ratione temporis e permane dopo la riforma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito dei motivi specifici dell’appello va verificato sul contenuto sostanziale dell’atto di impugnazione: è sufficiente che l’appellante individui le ragioni di critica alla sentenza di primo grado, senza che sia necessaria una formulazione sacramentale.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello è illegittima quando il giudice di secondo grado ometta di considerare il testo effettivo dell’atto di impugnazione e ne dia una lettura non coerente con la concreta realtà processuale.
  • La mera riproposizione in appello delle contestazioni già svolte contro l’atto impositivo non esclude di per sé la specificità dei motivi, se tali contestazioni sono dirette a criticare la decisione di primo grado che le ha disattese o non esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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