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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28759/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato fermato nei pressi di un campo nomadi dopo l'acquisto di una dose di cocaina, poi sequestrata. Gli era stato chiesto dalla polizia giudiziaria di indicare il venditore della sostanza, ma egli si era rifiutato di farlo, affermando sostanzialmente che avrebbe parlato solo se arrestato. La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato contestato ritenendo la particolare tenuità del fatto. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione degli artt. 62 e 195 c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata soltanto sulla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riferito il contenuto di dichiarazioni rese nell'immediatezza; 2) violazione dell'art. 384 c.p., sostenendo che il rifiuto di indicare il venditore fosse giustificato dal timore di ritorsioni fisiche, con conseguente operatività dell'esimente, e comunque mancanza del dolo, poiché la condotta sarebbe stata finalizzata a proteggere sé stesso e non a favorire il venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 195, comma 4, c.p.p. perché la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria riguardava un fatto specifico avvenuto alla sua presenza, in situazione di urgenza, direttamente espressivo della condotta penalmente rilevante del rifiuto di rispondere; in tale situazione non operava il divieto di testimonianza indiretta. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 384 c.p., osservando che il timore di ritorsioni per la vita o l'incolumità può, al più, rilevare come stato di necessità ex art. 54 c.p., mentre l'esimente invocata riguarda solo il nocumento alla libertà o all'onore. Nel caso concreto il timore era stato prospettato in modo generico, senza specificazione di un pericolo concreto e attuale, e la volontà di non rispondere evidenziava il dolo di favorire l'autore della cessione di stupefacente nell'eludere le investigazioni. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.p.

    richiamato dalla difesa, ma non valorizzato dalla Corte come decisivo; il ricorso non è stato accolto per asserita violazione di tale norma.

  • art. 195, comma 4, c.p.p.

    «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo»

    il divieto non opera quando la deposizione riguarda un fatto specifico avvenuto in presenza dell'operante, in situazione di urgenza, e direttamente integrante la condotta penalmente rilevante.

  • art. 384 c.p.

    l'esimente non copre il timore di ritorsioni per la vita o l'incolumità; essa si riferisce ai soli casi di nocumento inevitabile alla libertà o all'onore.

  • art. 54 c.p.

    richiamato come possibile disciplina applicabile ai casi di timore di ritorsioni per la vita o l'incolumità, ma non ritenuto integrato nel caso concreto per la genericità del pericolo allegato.

  • art. 131-bis c.p.

    la punibilità era stata esclusa in appello per particolare tenuità del fatto, ma tale statuizione non ha impedito il vaglio della sentenza ai fini del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni altrui non si estende al racconto di un fatto direttamente percepito e avvenuto alla loro presenza, quando il fatto sia immediatamente rappresentativo della condotta penalmente rilevante e sia acquisibile anche in forma diretta.
  • Quando la condotta contestata consiste nel rifiuto di collaborare con gli investigatori per favorire l'autore di un reato, il quadro probatorio può fondarsi sulla testimonianza dell'operante che abbia assistito al fatto, purché non si tratti di mera riferita dichiarazione di terzi soggetta al divieto dell'art. 195, comma 4, c.p.p.
  • L'esimente di cui all'art. 384 c.p. opera solo nei casi testualmente previsti e non è estensibile al generico timore di ritorsioni fisiche; in presenza di pericolo per vita o incolumità la questione può semmai essere valutata alla luce dello stato di necessità, ma solo se il pericolo sia concreto, attuale e specificamente allegato.
  • Ai fini del favoreggiamento, il dolo può desumersi dalla consapevole e ferma volontà di non rispondere a richieste investigative, quando tale condotta sia idonea ad aiutare il responsabile del reato presupposto a eludere le investigazioni.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleSpaccioCause di giustificazioneIntercettazioniProve
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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