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Sentenza

Sentenza n. 991/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato formato sulla sentenza TAR Lazio, III-bis, n. 2913/2024 pubblicata il 13/02/2024 con la quale è stato definito il giudizio R.G. 14565/2023

Giustizia amministrativa202506615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 2913/2024, passata in giudicato, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a pronunciarsi sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero presentata il 6 marzo 2023. Nonostante il termine di trenta giorni assegnato dalla sentenza e il decorso di quasi un anno dalla sua pubblicazione, l'Amministrazione non ha dimostrato di avere adottato un provvedimento espresso. Il Ministero, pur costituito formalmente, non ha svolto difese né provato l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, ma ha escluso l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per l'esecuzione di una sentenza resa in materia di silenzio, poiché l'art. 117, comma 3, c.p.a. prevede già, nell'ambito del giudizio sul silenzio, la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta. Per evitare un inutile aggravamento dei rimedi processuali, il Collegio ha convertito la domanda di ottemperanza, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., in istanza di nomina di commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. L'istanza è stata accolta poiché il Ministero non ha provato di essersi pronunciato sull'istanza del ricorrente. È stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, con obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Le spese di lite sono state compensate, con refusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, poi ritenuto non direttamente esperibile per l'esecuzione di una sentenza resa sul silenzio.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudice richiama la disciplina dell'ottemperanza e afferma che il relativo ricorso non è ammesso per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in materia di silenzio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere al giudice la nomina di un commissario ad acta per dare attuazione alla sentenza che accerta l'inerzia amministrativa; tale strumento costituisce una fase esecutiva collegata al giudizio sul silenzio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione della domanda di ottemperanza in istanza di nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • Per l'esecuzione di una sentenza amministrativa pronunciata in un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione non è esperibile il ricorso autonomo per ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a., poiché l'art. 117, comma 3, c.p.a. prevede uno specifico rimedio esecutivo interno allo stesso giudizio, consistente nella nomina di un commissario ad acta.
  • Quando una domanda è formalmente proposta come giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza resa in materia di silenzio, il giudice può convertirla, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., in istanza di nomina di commissario ad acta nell'ambito del giudizio ex art. 117, comma 3, c.p.a.
  • La nomina del commissario ad acta è giustificata quando l'amministrazione non dimostri di avere adottato un provvedimento espresso in esecuzione della sentenza che le imponeva di definire un'istanza entro un termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza sul silenzio può essere individuato nel dirigente generale dell'amministrazione preposto alla direzione competente, con obbligo di provvedere entro il termine stabilito dal giudice e senza facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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