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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 788/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (cessione di cocaina). Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. per il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (l'imputato sosteneva che l'illecito fosse minimo e si basava sulle proprie dichiarazioni); 2) vizio di violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si sosteneva scarsa capacità criminosa e debole intensità del dolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la richiesta di tenuità del fatto si fondava solo sulle dichiarazioni dell'imputato, contrastanti con le dichiarazioni degli acquirenti e con le risultanze della polizia giudiziaria; i giudici di merito hanno correttamente escluso la tenuità sulla base degli elementi ex art. 133 c.p., rilevando modalità di cessione 'da strada' e una condotta abituale/pendenza specifica. Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: le argomentazioni del ricorrente riproponevano la stessa ricostruzione non accolta dai giudici di merito, i quali avevano motivato l'esclusione delle attenuanti generiche valutando la capacità a delinquere e le modalità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma che incrimina la cessione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la condotta descritta (cessione da strada, anche se di piccola quantità) rientri nella fattispecie aggravata prevista e giustifichi l'applicazione della pena, anche nel minimo.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto inapplicabile tale istituto perché la richiesta del ricorrente si basava su autocertificazioni contraddette da altri elementi probatori: la valutazione della tenuità spetta ai giudici di merito e va svolta considerando tutti gli elementi indicati dalla legge.

  • art. 133 c.p.

    Norma che elenca criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze. I giudici di merito hanno fatto riferimento agli elementi ex art. 133 c.p. (tra cui modalità della condotta, abitualità, pendenza specifica) per escludere la tenuità e le attenuanti generiche.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione (norme emergenziali sul funzionamento dei servizi giudiziari). Non incide sulla decisione di merito ma sullo svolgimento del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'obbligo di condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità. La Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata quale principio interpretativo/procedurale in tema di liquidazione delle somme spettanti alla Cassa delle Ammende; utilizzata per giustificare la quantificazione equitativa della somma disposta.

Massime di principio

  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) è rimessa ai giudici di merito e richiede una considerazione complessiva degli elementi di fatto: non prevalgono le sole dichiarazioni autodenuncianti dell'imputato se contrastate da prove indipendenti.
  • La presenza di modalità di cessione 'da strada', la ripetitività o la pendenza specifica costituiscono indici che possono escludere la tenuità e l'applicazione delle attenuanti generiche, anche quando la quantità ceduta sia esigua.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione della capacità a delinquere e dell'intensità del dolo: argomentazioni generiche e basate unicamente sulla scarsa gravità astratta del fatto difficilmente vengono ritenute sufficienti in sede di impugnazione.
  • In sede di cassazione la Corte può dichiarare il ricorso manifestamente infondato/inammissibile se i motivi si limitano a ripetere la versione non accolta dai giudici di merito senza prospettare profili di illegittimità formale o di vizio di legge.
  • Il ricorrente che propone un motivo basato sulla credibilità soggettiva deve considerare che la valutazione della credibilità è prerogativa del giudice di merito; per ribaltarla è necessario indicare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione.
  • In caso di inammissibilità o rigetto manifestamente infondato, è possibile la condanna alle spese del procedimento e l'ingiunzione di pagamento alla Cassa delle Ammende, valutata anche in via equitativa.

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