Ordinanza n. 1976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici in quiescenza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sindacato ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Calabria relativa alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con cui erano stati conferiti fino al 31 dicembre 2026 incarichi di lavoro autonomo a due medici collocati in quiescenza, nonché agli atti presupposti, comprese le richieste di disponibilità e gli atti istruttori concernenti la dichiarazione di grave carenza di personale medico. Dall’ordinanza emerge che il sindacato contestava le modalità di copertura di due posti scoperti in organico e deduceva un pregiudizio per la categoria rappresentata. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella prospettiva cautelare, concentrandosi sul requisito del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, nella sostanza, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Il Collegio ha rilevato, in via prima facie, che il sindacato rappresenta medici specialisti ambulatoriali, mentre la sostituzione oggetto della controversia sembra riguardare personale appartenente a una diversa tipologia professionale, non apparentemente interscambiabile. Per tale ragione non è stato ravvisato il pregiudizio cautelare per la categoria rappresentata: il gravame riguarda infatti le modalità di copertura di due posti scoperti in organico, senza che sia stata apprezzata l’incidenza immediata e concreta su medici specialisti ambulatoriali. L’appello è stato quindi respinto senza necessità di ulteriori considerazioni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la pronuncia ha deciso l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non è dimostrato quando il pregiudizio allegato dal soggetto collettivo riguarda una categoria professionale diversa da quella direttamente interessata dall’atto amministrativo e le due tipologie di personale non risultano prima facie interscambiabili.
- Un’associazione o organizzazione rappresentativa deve dimostrare un’incidenza concreta e attuale dell’atto impugnato sulla categoria rappresentata; la mera contestazione delle modalità organizzative con cui l’amministrazione copre posti vacanti non è sufficiente a fondare il periculum in mora se manca la riferibilità del pregiudizio agli appartenenti alla categoria.
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