Cassazione Penale, Sentenza n. 22825/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 168-quater c.p., perché la revoca sarebbe stata disposta per un motivo non previsto dalla legge (la pendenza di altro procedimento per fatti del 2019 anteriori all'ordinanza di sospensione), mentre l'art. 168-quater consente la revoca solo per fatti verificatisi durante la messa alla prova o per gravi/reiterate trasgressioni al programma; 2) violazione dell'art. 464-octies c.p.p., perché la revoca sarebbe stata adottata d'ufficio senza esperire il contraddittorio fra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la rinuncia sopravvenuta effettuata dal difensore privo di procura speciale. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse priva di motivazione circa la ragione della revoca e che la revoca fosse stata disposta per un motivo non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 168-quater c.p. (revoca possibile solo in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di reato della stessa indole). L'accoglimento del primo motivo ha valore assorbente rispetto al secondo; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Bari.
Norme richiamate
art. 168-quater cod. pen.
La norma autorizza la revoca della messa alla prova solo se ricorre una delle ipotesi tassative: grave o reiterata trasgressione al programma o rifiuto del lavoro di pubblica utilità; oppure la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole. Una revoca fondata su eventi anteriori alla misura e non rientranti nelle ipotesi previste costituisce motivo di annullamento.
art. 464-octies cod. proc. pen.
La doglianza era che la revoca fosse stata disposta d'ufficio senza contraddittorio; la Corte ha ritenuto il primo motivo assorbente e non ha proceduto a un esame approfondito del secondo, ma implicitamente sottolinea che la regolarità procedurale (compreso il rispetto del contraddittorio quando richiesto) è elemento rilevante nella validità del provvedimento di revoca.
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova deve essere motivata e basata esclusivamente sulle ipotesi previste dall'art. 168-quater c.p.; motivazioni diverse o basate su procedimenti anteriori non sono legittime.
- Se la decisione di revoca non esplicita le ragioni che la giustificano in rapporto alle categorie tassative della norma, il provvedimento è vulnerabile di annullamento in sede di legittimità.
- La forma e il contraddittorio sono rilevanti: decisioni che incidono sulla misura alternativa richiedono, salvo eccezioni di legge, il rispetto delle garanzie procedurali; l'assenza di contraddittorio può costituire un ulteriore profilo di illegittimità.
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore richiede i poteri processuali adeguati (procura speciale); una rinuncia compiuta senza procura speciale può essere non presa in considerazione.
- In casi simili, la strategia difensiva efficace è impugnare la revoca per carenza di motivazione e per difetto di legittimo fondamento normativo, chiedendo l'annullamento e, compatibilmente con i fatti, la restituzione degli atti al giudice di merito per nuova valutazione conforme ai criteri di legge.
Testo integrale
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