Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20375/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione proposto da Coppola avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 17/09/2024 che aveva confermato la pronuncia del GUP di Salerno (25/10/2023) per il reato di concorso in coltivazione illecita di sostanze stupefacenti (art. 110, art. 73, comma 4, e art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990). A carico dell'imputato veniva contestata la gestione di una piantagione di marijuana consistente in 2.615 piante e 455 arbusti essiccati (peso complessivo secco 289 kg; principio attivo totale 16,64 kg THC; stimate circa 665.600 dosi), sequestrata il 24/07/2021. Le indagini hanno ricondotto la disponibilità del fondo a un contratto di locazione registrato a nome del Coppola (9/08/2019); dichiarazioni testimoniali (proprietario Raimo, ex dipendenti Pansardi e Schiavone) lo indicavano come conduttore e gestore; tabulati telefonici e localizzazioni hanno mostrato collegamenti tra utenze usate per la gestione della coltivazione e l'utenza intestata al Coppola. Nel ricorso si deducevano vizi di motivazione (presunta costruzione abduttiva della responsabilità, omissione di valutazione di una memoria difensiva, contraddizioni su colore automezzi, localizzazione estiva della telefonia) e si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. Ha ritenuto priva di rilievo l'asserita carenza di motivazione della sentenza di primo grado in quanto la Corte d'appello ha esaminato e confutato le deduzioni difensive, compresa la memoria del 10/05/2023. Il Collegio ha lasciato impregiudicata la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, ritenendola logicamente coerente: ha confermato la responsabilità penale del Coppola come gestore della piantagione e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 per l'ingente quantità (superiore alla soglia valutabile secondo i criteri delle Sezioni Unite). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e della gravità e modalità del fatto. Conseguentemente il verdetto di condanna (pena definitiva: 2 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 6.000,00) è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 73

    Articolo applicato per la configurazione del reato di produzione/coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato la piantagione e le analisi quali-quantitative come fondamento del reato.

  • D.P.R. 309/1990 art. 80

    Aggravante per 'ingente quantità' applicata dalla Corte in base al dato ponderale del principio attivo ricavabile (THC) e ai criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite su soglia 2000x).

  • Codice Penale

    Concorso nel reato: utilizzato per inquadrare la responsabilità in concorso del Coppola nella coltivazione illecita.

  • Codice Penale

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, valutati gli elementi indicati (precedenti, modalità del fatto, personalità), non sussistessero ragioni per concederle.

  • Codice Penale

    Riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego in base ai criteri di legge e alla personalità dell'imputato.

  • Codice di Procedura Penale

    Richiamato nel dibattito sulla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado: la Corte ha affermato che la mancanza assoluta di motivazione non comporta automaticamente nullità se il giudice d'appello integra la motivazione.

  • Codice di Procedura Penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione: controllo circoscritto a vizi di logica, coerenza o manifesta illogicità, non alla rivalutazione del merito.

  • Codice di Procedura Penale

    Previsione dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la sanzione pecuniaria di €3.000,00.

Massime di principio

  • La presenza di un contratto di locazione registrato che collega formalmente l'imputato al terreno dove è stata trovata una piantagione è un elemento probatorio rilevante e può costituire riscontro esterno significativo alla chiamata in correità.
  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie (ex coindagati o proprietario) devono essere valutate sulla base della credibilità, attendibilità intrinseca e riscontri esterni: anche riscontri di tipo indiziario o parziale (es. tabulati, localizzazioni, conversazioni intercettate) possono suffragare la condanna se convergono in modo grave, preciso e concordante.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla decisione dei giudici di merito è limitato: non è ammessa una rinnovata valutazione del materiale probatorio, salvo manifesta illogicità o vizi giuridici evidenti nella motivazione.
  • Per l'applicazione dell'aggravante di 'ingente quantità' (art. 80 DPR 309/1990) si tiene conto della quantità virtuale di stupefacente ricavabile dalla coltivazione e dei criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite: soglia indicativa basata sul rapporto con il valore-tabella), pertanto quantità elevate di principio attivo giustificano l'aggravante anche in assenza di prova di vendita diretta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente che la motivazione faccia riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e agli elementi ritenuti decisivi (anche un solo elemento rilevante può giustificare l'esclusione).
  • La mancanza parziale di elementi o piccole incongruenze (es. descrizione colore autoveicoli, localizzazioni in periodo turistico) non neutralizzano un quadro probatorio complessivo solido e convergente; le singole discrepanze vanno valutate nel contesto probatorio complessivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.