Sentenza del 30/05/2016 n. 3413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Atti che definiscono il giudizio parzialmente - Soggezione - Sussistenza - Omesso pagamento - Cartella - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta di registro di un atto dell'Autorità giudiziaria che aveva definito il giudizio solo parzialmente. Il ricorrente contestava il pagamento, presumibilmente sostenendo che l'atto non fosse ancora definitivo perché impugnato o ancora impugnabile.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, gli atti giudiziari civili che definiscono anche solo parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro già al momento della registrazione, anche se impugnati o ancora impugnabili. Eventuali modifiche derivanti dalla decisione definitiva devono essere regolate mediante conguaglio o rimborso. Di conseguenza, è stata riconosciuta la legittimità della cartella notificata per recuperare l'imposta.
Norme richiamate
Art. 37 del d.P.R. n. 131/1986
Gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
L'imposta di registro è dovuta immediatamente sugli atti giudiziari civili che definiscono, anche solo in parte, la controversia. L'eventuale impugnazione non sospende l'obbligo tributario; la successiva sentenza definitiva può determinare un conguaglio o un rimborso.
Massime di principio
- Un provvedimento giudiziario civile che definisce anche parzialmente la causa può essere soggetto a imposta di registro senza attendere il passaggio in giudicato.
- La pendenza di un'impugnazione, o la mera possibilità di proporla, non rende di per sé illegittima la richiesta dell'imposta.
- Se la decisione definitiva modifica gli effetti economici o patrimoniali dell'atto iniziale, la differenza deve essere regolata tramite conguaglio o rimborso.
- Una cartella emessa per recuperare l'imposta di registro relativa a un simile provvedimento è, in linea generale, legittima, salvo errori nel calcolo, nella notifica o nell'individuazione dell'atto imponibile.
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