Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'autorità consolare italiana in Egitto, del visto d'ingresso richiesto per turismo e con finalità di ingresso in Italia del marito straniero della ricorrente. La richiedente sosteneva che il consolato non potesse sindacare l'effettività del matrimonio, dovendo limitarsi a prendere atto dell'esistenza del vincolo coniugale e a rilasciare il visto. I giudici di merito avevano invece ritenuto legittimo il diniego perché il matrimonio appariva fittizio e concluso al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno in Italia del cittadino straniero, valorizzando diversi indici fattuali (assenza di lingua comune, conoscenza reciproca lacunosa, modalità di conoscenza via social network, mancanza di prova di visite o celebrazioni). In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme in materia di ricongiungimento familiare e disciplina dei visti, sostenendo che dopo la riforma del 2011 e la relativa circolare ministeriale le autorità consolari non potrebbero più negare il visto entrando nel merito dei requisiti familiari, poiché tali verifiche sarebbero riservate alla fase successiva all'ingresso dello straniero. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme processuali sulle produzioni documentali in appello, affermando che i documenti depositati in secondo grado erano solo confermativi di circostanze già emerse e comunque indispensabili nel rito sommario di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, richiamando l'orientamento per cui l'autorità consolare può negare il visto solo se accerta che il matrimonio sia stato contratto al fine esclusivo di consentire l'ingresso o il soggiorno in Italia; nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato in fatto la assoluta fittizietà del matrimonio, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la circolare ministeriale richiamata dalla ricorrente consente, dopo la verifica del vincolo con cittadino UE, il rilascio di un visto turistico Schengen di breve durata, proprio quello richiesto nella specie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la stessa ricorrente aveva qualificato i documenti come meramente confermativi di fatti già provati, deduzione incompatibile con la necessaria indispensabilità richiesta per l'ingresso di nuove prove in appello nel rito sommario; inoltre non era stata spiegata in modo adeguato la decisiva rilevanza di tali documenti rispetto all'accertamento di fittizietà del matrimonio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese della ricorrente.
Norme richiamate
art. 29, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
La Corte lo richiama per escludere che esso impedisca all'autorità consolare di verificare la possibile frode matrimoniale ai fini del visto connesso al ricongiungimento familiare.
art. 30, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
È evocato come norma che consente il rigetto o la revoca del titolo quando il matrimonio sia stato celebrato al solo fine di ottenere il permesso di soggiorno, a sostegno del potere di controllo sulla fittizietà del vincolo.
art. 16, par. 4, direttiva 2003/86/CE
È richiamato dalla sentenza di merito per fondare il potere degli Stati membri di svolgere controlli specifici in presenza di una fondata presunzione di frode matrimoniale.
art. 345 c.p.c.
La Corte conferma l'esclusione delle produzioni documentali nuove in appello, ritenendo non superato il divieto previsto dalla norma.
art. 702-quater c.p.c.
È richiamato per chiarire che, nel rito sommario in appello, l'acquisizione di nuove prove richiede una concreta dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della decisione.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 394/1999
È menzionato nel primo motivo quale norma invocata dalla ricorrente, ma la Corte ne esclude la portata ostativa al controllo sulla fittizietà del matrimonio.
art. 35 direttiva 2004/CE
È richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi restrittiva sui poteri consolari, senza essere accolta dalla Corte.
Massime di principio
- L'autorità consolare può negare il visto richiesto per il ricongiungimento familiare o per l'ingresso del coniuge straniero quando, sulla base di elementi concreti, accerti che il matrimonio è stato contratto al fine esclusivo di consentire l'ingresso o il soggiorno in Italia; non è invece sufficiente la mera assenza di precedenti rapporti tra gli sposi o il fatto che il matrimonio sia stato combinato tra famiglie.
- L'accertamento della fittizietà del matrimonio è una valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito e, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.
- Le produzioni documentali in appello sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile; non sono sufficienti deduzioni generiche sulla loro confermatività, dovendo la parte spiegare in modo specifico perché tali documenti siano davvero indispensabili e decisivi ai fini della decisione.
- Quando la parte qualifica i documenti come meramente confermativi di fatti già provati, tale prospettazione è incompatibile con la tesi della loro indispensabilità quale presupposto per l'ingresso di nuove prove in appello.
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